Self-cleaning rilevante anche nella gara in corso e non solo pro futuro (Cons. Stato n. 3381 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di self-cleaning adottate dall’operatore economico ai sensi dell’art. 80, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 non esauriscono la propria efficacia in una prospettiva meramente pro futuro. Esse devono essere valutate dalla stazione appaltante anche con riferimento alla procedura di affidamento nel corso della quale sono state poste in essere, imponendosi all’amministrazione la verifica dell’idoneità delle stesse a neutralizzare i rischi derivanti da pregresse condotte. Il provvedimento di esclusione che si arresti alla perentoria affermazione della preclusione di un effetto immediato delle misure rivela un oggettivo profilo di illegittimità. Il grave illecito professionale può essere desunto da un provvedimento di sequestro preventivo, non essendo dirimente il successivo dissequestro intervenuto in data posteriore all’esclusione.
Il Fatto
Una società ha impugnato dinanzi al TAR Campania la nota con cui il Rup di un Comune le aveva comunicato l’esclusione da una procedura aperta per la fornitura in noleggio di dispositivi di rilevamento delle violazioni al codice della strada, nonché la proposta di aggiudicazione al raggruppamento concorrente. Si trattava della terza esclusione subita nella medesima gara: le prime due erano state annullate in sede giurisdizionale. La nuova esclusione era stata disposta per grave illecito professionale, desunto da un’indagine penale a carico dell’allora amministratore della società, relativa a presunte irregolarità nella approvazione ministeriale delle apparecchiature commercializzate.
Il TAR, respinto il ricorso, ha ritenuto configurabile l’illecito e irrilevanti le misure di self-cleaning, in quanto dotate di efficacia solo pro futuro. La società ha proposto appello, deducendo l’assenza di prova dell’illecito, la mancata valutazione delle misure adottate e la violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza di annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ritiene anzitutto che il provvedimento di esclusione non sia illegittimo nella parte in cui ha ravvisato il grave illecito professionale. Veniva in rilievo il reato di frode nelle pubbliche forniture, con riferimento ad apparecchiature di rilevamento automatico della velocità offerte in gara, prive di omologazione e approvazione ministeriale, nei termini evidenziati dall’ordinanza di sequestro preventivo e in parte confermata dalla Cass. pen. n. 10365 del 2025. Il Collegio rileva che il provvedimento di esclusione non aveva tenuto conto dell’ordinanza di restituzione delle apparecchiature, ma solo perché adottata in data successiva all’esclusione stessa.
E’ invece fondata la censura relativa al disconoscimento delle misure di self-cleaning. La società aveva revocato all’amministratore coinvolto ogni carica, nominando un nuovo organo gestorio. Il provvedimento di esclusione non aveva tenuto in alcuna considerazione tali misure, mentre, anche nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, le stesse dovevano essere valutate dalla stazione appaltante per verificare che non sussistessero potenziali rischi derivanti da pregresse condotte (Cons. Stato n. 7903 del 2023; Cons. Stato n. 10105 del 2024).
Le misure di self-cleaning rilevano dunque anche sulle gare in corso, e non solo pro futuro, imponendosi all’amministrazione la valutazione della loro idoneità (Cons. Stato n. 4111 del 2024; Cons. Stato n. 167 del 2025). Il provvedimento di esclusione rivela un oggettivo profilo critico nella parte in cui afferma che le misure non possono assumere rilievo all’interno della stessa procedura nel corso della quale sono state poste in essere. L’accoglimento del motivo è assorbente, imponendo la rinnovazione del procedimento mediante specifica valutazione delle misure.
Il Collegio esamina poi gli altri motivi. Il secondo, sul travisamento dei fatti, è sostanzialmente infondato: ai fini della valutazione del grave illecito professionale non è dirimente il dissequestro intervenuto in data successiva, non essendo escluso che il prototipo installato risultasse non omologato. Il terzo motivo, sulla violazione del giudicato e sul principio dell’one shot temperato, è infondato: l’effetto conformativo della precedente sentenza non comportava l’aggiudicazione automatica, e il principio non ha valore assoluto, non impedendo di considerare fatti sopravvenuti quando lo stesso giudicato lasci tratti liberi dell’azione amministrativa.
Nota della Redazione
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