Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta interno all’amministrazione (TAR Sicilia n. 130 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ricorso per l’ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine assegnato. Il commissario ad acta può essere nominato tra i dirigenti della stessa amministrazione resistente, con facoltà di delega, senza attribuzione di compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La nomina del commissario interno trova fondamento nell’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 alle condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale ordinario, in accoglimento del ricorso e nella contumacia del Ministero, aveva accertato il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, condannando l’amministrazione all’erogazione dell’importo complessivo di euro 3.000,00 mediante buoni elettronici di spesa.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il competente Ufficio Scolastico Regionale e l’Ambito Territoriale si sono costituiti in giudizio. Non avendo l’amministrazione provveduto spontaneamente, la parte ha proposto ricorso per l’esecuzione del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, dalla documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a.: il passaggio in giudicato della sentenza azionata risulta da attestazione, ed è provato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Il ricorso è pertanto accolto e viene ordinato all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo. Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.
Quanto al compenso, il Collegio esclude ogni attribuzione, in quanto la nomina riguarda un dirigente dello stesso Ministero resistente e l’attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ritenuto applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti conformi.
Il giudice precisa poi che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, e che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.
Infine, le spese del giudizio seguono la soccombenza ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte ricorrente avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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