Tariffa idrica e controinteressato utente del servizio: appello accolto (Cons. Stato n. 1440 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione della deliberazione con cui l’ARERA approva l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, la qualità di controinteressato spetta anche agli utenti del servizio, che dalla mancata approvazione dei maggiori costi del gestore ricevono un vantaggio diretto e immediato, sotto forma di una tariffa meno elevata. Gli utenti sono agevolmente individuabili in base al provvedimento impugnato, perché il gestore ne conosce l’identità in quanto destinatari della bolletta. Ne consegue che il ricorso proposto dal gestore senza notificazione ad almeno uno di essi è inammissibile per violazione del combinato disposto degli artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, cod. proc. amm. Non ha efficacia sanante l’intervento ad opponendum di altri utenti, che non sostituisce l’onere di notificazione gravante sul ricorrente.
Il Fatto
La società affidataria del servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale toscano impugnava davanti al TAR Lombardia la deliberazione con cui l’ARERA aveva approvato l’aggiornamento tariffario biennale, unitamente all’istruttoria dell’ente d’ambito che lo aveva preceduto. Il gestore lamentava lo stralcio, dalle componenti tariffarie, degli oneri che una legge regionale del dicembre 2021 aveva posto a suo carico per l’occupazione del demanio idrico con impianti di fognatura e depurazione.
Il TAR accoglieva il ricorso, ritenendo che i costi fossero di competenza degli esercizi 2020 e 2021 e che il loro stralcio violasse il principio del full cost recovery. L’ARERA proponeva appello, deducendo tra l’altro l’inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notificazione ad almeno un controinteressato. Il gestore e l’ente d’ambito resistevano chiedendo la conferma della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello sul motivo pregiudiziale, ritenendolo assorbente. La Sezione richiama la nozione consolidata di controinteressato: è tale chi è portatore di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento, eguale e contrario a quello del ricorrente (elemento sostanziale), e sia nominativamente indicato nell’atto o agevolmente individuabile in base ad esso (elemento formale). La qualifica spetta solo a chi riceve dal provvedimento un vantaggio diretto e immediato.
La deliberazione impugnata, osserva la Corte, non aveva riconosciuto in tariffa i canoni di concessione sul demanio idrico, con l’effetto di rendere l’aggiornamento più favorevole ai consumatori. Se quei costi fossero stati ammessi, gli utenti avrebbero corrisposto in bolletta una maggiore remunerazione del servizio. Essi sono dunque titolari di un interesse analogo e contrario a quello del gestore, qualificato e non meramente riflesso, come richiesto dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Quanto all’elemento formale, il gestore conosceva gli utenti, ai quali invia la bolletta, e poteva quindi individuare facilmente almeno uno di costoro cui notificare il ricorso. Il giudicato formatosi nel giudizio condiziona direttamente il rapporto tra gestore e utente, sicché quest’ultimo deve poter contestare le ragioni del primo.
La Sezione esclude che l’atto tariffario possa qualificarsi come provvedimento generale, privo di controinteressati: la prescrizione impugnata non si rivolge a una pluralità indeterminata di soggetti, ma a un novero di utenti facilmente identificabili perché legati al gestore da un rapporto negoziale in essere. Né l’intervento ad opponendum di alcuni utenti vale a sanare l’omessa notificazione, non potendo sostituire l’attività processuale onerata sul ricorrente.
L’inammissibilità del ricorso di primo grado assorbe ogni altra censura. In riforma della sentenza, il ricorso viene dichiarato inammissibile; la complessità della questione giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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