Parere del Consiglio per le ricompense non vincolante e ricorso inammissibile (TAR Calabria n. 1742 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di conferimento della promozione per merito straordinario al personale della Polizia di Stato, il parere del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali è obbligatorio ma non vincolante. Esso non determina alcun arresto procedimentale, poiché la fase consultiva si arricchisce dell’apporto della Commissione di avanzamento e la decisione finale resta affidata al Capo della Polizia. Il parere costituisce pertanto atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività e non impugnabile in via anticipata. Il ricorso proposto avverso il solo parere è inammissibile per carenza di interesse, dovendo le relative censure essere rivolte contro il decreto conclusivo del procedimento.
Il Fatto
Un Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato veniva proposto dal Questore per la concessione della promozione per merito straordinario in relazione a un’attività investigativa svolta nel febbraio 2018. Il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, nella seduta del 28 settembre 2022, esprimeva parere contrario alla promozione, ritenendo più congrua la concessione dell’encomio solenne.
Il dipendente impugnava la nota di comunicazione del parere, il processo verbale della seduta e la circolare del Capo della Polizia del 15 aprile 2020, chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla promozione. L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità per mancata impugnazione del decreto conclusivo del Capo della Polizia del 24 marzo 2023.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la disciplina ratione temporis applicabile, richiamando gli artt. 68 e 69 d.P.R. n. 782/1985 e la procedura articolata in tre fasi dagli artt. 70 e seguenti, come modificati dall’art. 1 d.P.R. n. 82/2019: propositiva, consultiva e decisionale.
Il Collegio osserva che il parere obbligatorio del Consiglio non è qualificato come vincolante. L’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 782/1985 gli attribuisce valenza meramente obbligatoria, mentre l’art. 71, comma 4 riserva al Capo della Polizia l’adozione dell’atto finale. Nel caso della promozione per merito straordinario la fase consultiva si arricchisce dell’ulteriore apporto della Commissione di avanzamento prevista dall’art. 69 d.P.R. n. 335/1982. Il diverso regime dell’encomio solenne e della lode, per i quali è lo stesso Consiglio a deliberare il conferimento, conferma la lettura.
Da qui la conseguenza processuale. Il parere costituisce atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile, e le censure vanno rivolte all’atto conclusivo, sul quale si ripercuotono i vizi degli atti preparatori. Il Tribunale richiama Cons. Stato, Sez. II, nn. 4889 e 4890 del 2015 e TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1129 del 2024. L’impugnazione anticipata è ammessa solo in via eccezionale, per atti vincolanti o che comportino un arresto procedimentale, evenienze qui escluse.
Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse, non essendo stato gravato il decreto del 24 marzo 2023. Le spese sono compensate in ragione dell’esito processuale e della novità della questione.
Nota della Redazione
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