Condono e vincoli paesaggistici: ripristino riservato al Comune (TAR Sicilia n. 1253 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, le opere che comportino ampliamento volumetrico o di superficie utile non sono suscettibili di sanatoria, poiché estranee alle tipologie di minore rilevanza di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003. Il diniego di compatibilità paesaggistica resiste alle censure, non configurandosi alcun legittimo affidamento sulla condonabilità per il solo decorso del tempo dalla presentazione dell’istanza. Non si forma alcun silenzio assenso sull’istanza priva dei requisiti sostanziali per il suo accoglimento. Nei procedimenti di rilascio del titolo in sanatoria, l’ente preposto alla tutela del vincolo è privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004, spettando l’ordine di rimessione in pristino al solo Comune nel cui territorio ricade l’abuso.
Il Fatto
I ricorrenti impugnano il provvedimento con cui la Soprintendenza ha rigettato la richiesta di parere di compatibilità paesaggistica relativa a una domanda di condono edilizio presentata nel 2004, ordinando contestualmente la rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni. Le opere riguardano un edificio sottoposto a vincolo paesaggistico, con ampliamento del garage e delle unità immobiliari soprastanti.
I ricorrenti deducono l’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza, l’illegittimità dell’eventuale autotutela per superamento dei termini, il difetto di preavviso di diniego, vizi di motivazione e di istruttoria, l’incompetenza della Soprintendenza ad adottare l’ordine di demolizione e chiedono la disapplicazione della circolare assessoriale n. 62212 del 30.12.2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita anzitutto la materia del contendere. Richiamando una precedente pronuncia della stessa Sezione, precisa che l’oggetto della controversia è limitato al rigetto del nulla osta relativo alla domanda di condono del 2004, non già a quella del 1995.
Sul merito della sanabilità, il TAR muove dagli approdi della giurisprudenza in tema di opere eseguite in ambito vincolato. Richiama l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, che esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici in assenza o difformità del titolo e non conformi agli strumenti urbanistici. La sanabilità richiede il concorso di condizioni stringenti, tra cui la riconducibilità dell’opera alle tipologie di minore rilevanza.
Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha escluso l’applicabilità del condono in presenza di vincoli relativi, qualificando le previsioni statali come norme di grande riforma economico-sociale. Nel caso di specie, le opere hanno comportato un ampliamento, ponendosi così al di fuori delle tipologie di minore rilevanza: manca quindi almeno uno dei requisiti richiesti, ciò che rende ultronea ogni valutazione sulla data di realizzazione.
Quanto al dedotto silenzio assenso, il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui la sua formazione è esclusa allorché l’istanza di condono non possieda i requisiti sostanziali per il suo accoglimento. Non si configura alcun legittimo affidamento sulla condonabilità di opere abusive per il solo decorso del tempo. L’atto impugnato resiste dunque ai vizi relativi alla sanabilità.
Diversamente, il ricorso è fondato quanto all’ordine di ripristino. Nel solco della giurisprudenza di Sezione, il Collegio afferma che nei procedimenti di sanatoria l’ente di tutela del vincolo è privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004: tale potere spetta al solo Comune. Il ricorso è quindi accolto in parte, con annullamento parziale dell’atto nella parte in cui impone la rimessione in pristino, e rigettato nel resto, con compensazione delle spese di lite per parziale soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.