Tariffe riabilitative Molise: la riedizione del potere non ottempera al giudicato (TAR Molise n. 382 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La struttura commissariale, chiamata a dare esecuzione al giudicato che ha annullato il tariffario riabilitativo regionale, non può limitarsi a riproporre le medesime tariffe già caducate. L’aggiornamento tariffario non può avere contenuto solo formale e nominale: deve essere espressione di una effettiva istruttoria tecnica, con esplicitazione dei dati acquisiti e dei passaggi motivazionali che conducono alla determinazione dei valori. Ove l’amministrazione proceda alla riedizione del potere, è tenuta a dare evidenza analitica delle singole componenti di costo — costo del lavoro, materiali, apparecchiature, ammortamenti, quota di profitto, andamento dei prezzi — e non può invocare in modo generico i vincoli del piano di rientro sanitario. Il difetto di istruttoria si proietta inevitabilmente sul corredo motivazionale e determina l’annullamento dell’atto, anche in parte qua.

Il Fatto

La ricorrente è una società titolare di struttura sanitaria residenziale, accreditata con il Servizio sanitario regionale e convenzionata per prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale e domiciliare. Impugna il decreto commissariale con cui la struttura commissariale, in asserita esecuzione della sentenza del TAR Molise n. 160/2024, ha rideterminato le tariffe riabilitative. Il precedente decreto tariffario era stato annullato in via giurisdizionale per carenza istruttoria e difetto di motivazione, e la sentenza era passata in giudicato, come confermato dal parere del Consiglio di Stato n. 1390/2024.

Con il nuovo decreto l’amministrazione ha riproposto le tariffe già annullate, senza esplicitare l’analisi delle componenti di costo e indicando solo alcune tipologie prestazionali, con esclusione di quelle per cui la ricorrente è accreditata. La società deduce violazione ed elusione del giudicato, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità e violazione dell’art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992. Le amministrazioni statali e regionali si costituiscono congiuntamente. Il Tribunale dispone incombenti istruttori e, all’esito, accoglie il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il collegio ricostruisce anzitutto il quadro del contenzioso seriale sulle tariffe molisane, richiamando le numerose pronunce di annullamento dei precedenti nomenclatori e le decisioni conformi del Consiglio di Stato. Su questa base individua il vizio centrale: ancora una volta l’amministrazione ha omesso di effettuare un’analisi delle componenti di costo delle prestazioni riabilitative e non ha esplicitato i dati istruttori che l’hanno condotta a fissare le tariffe. Il nuovo nomenclatore prevede solo l’aumento di una voce e, per alcune prestazioni, persino un decremento.

Il Tribunale sottolinea che le indicazioni metodologiche contenute nelle premesse del decreto restano su un piano del tutto generico e astratto, prive di dignità argomentativa specifica. L’aggiornamento tariffario non può ridursi alla mera riproposizione dei valori precedenti: deve esprimere una effettiva attività istruttoria, tanto più necessaria perché dal 2020 sono intervenuti eventi con forte impatto sui costi, dall’adeguamento strutturale post-pandemico al rincaro energetico fino ai rinnovi contrattuali. Tali eventi, osserva il collegio, non possono restare privi di riflessi quantomeno sul piano istruttorio e motivazionale.

Non regge la difesa dell’amministrazione, che assume di aver ottemperato mediante una relazione tecnica e un prospetto analitico dei costi. La sentenza di ottemperanza imponeva una prova specifica delle singole componenti di costo, ma la documentazione richiesta in sede istruttoria non è stata fornita nei termini e con modalità rituali. La Regione non può limitarsi a dedurre in via assertiva la completezza della propria indagine, né sanare il difetto mediante tabelle standardizzate e criteri forfettari, in assenza di una reale verifica dei costi medi effettivi. La perizia tecnico-contabile della ricorrente offre invece una base numerica puntuale, dalla quale emerge che i costi giornalieri documentati superano quelli remunerati dalla tariffa impugnata.

Il collegio censura inoltre la scelta selettiva di adeguare solo alcune tariffe e di omettere ogni riferimento a quelle per cui la ricorrente è accreditata, con disparità di trattamento tra erogatori. Richiama infine il consolidato orientamento secondo cui la revisione tariffaria deve riflettere la reale struttura dei costi medi dei fattori di produzione e garantire adeguata remunerazione, e ribadisce che i vincoli del piano di rientro non esimono l’amministrazione dall’onere di una congrua motivazione. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte riguardante le remunerazioni riconosciute alla ricorrente e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *