Accesso difensivo: astratta inerenza del documento e onere di allegazione del richiedente (TAR Molise n. 314 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo, la valutazione circa la ricorrenza dell’esigenza difensiva e la pertinenza del documento va effettuata in astratto, senza apprezzare la fondatezza o l’ammissibilità della pretesa sostanziale sottostante, né la concreta utilità della documentazione ai fini dell’esito del giudizio. Compete all’amministrazione, e poi al giudice, verificare l’astratta inerenza del documento richiesto alla posizione soggettiva dell’istante e agli scopi perseguiti. Non è tuttavia sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive: occorre un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra documentazione richiesta e situazione finale da tutelare. Il regime ordinario dell’accesso difensivo, fondato sulla necessità della conoscenza per curare o difendere i propri interessi giuridici, si distingue da quello applicabile ai documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, per i quali vale la condizione della stretta indispensabilità. Il diritto di accesso consiste anzitutto nel diritto di prendere visione del fascicolo amministrativo, onde verificare anche la completezza della documentazione.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di un’ordinanza di demolizione concernente la scala esterna di accesso alla propria abitazione, impugnata in un distinto giudizio ancora pendente, presentava al Comune un’istanza di accesso ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 per ottenere copia di una serie di atti, tra cui procure notarili, documentazione catastale e allegati del contratto di donazione del 2015 con cui l’ente assumeva di aver acquisito l’area, le notifiche dell’accettazione della donazione, un’ordinanza sindacale del 2002 e le autorizzazioni soprintendentizie relative al progetto di riqualificazione dell’area.
L’amministrazione restava inerte. Il ricorrente impugnava quindi il silenzio-rigetto formatosi ex art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione. Il Comune eccepiva la genericità dell’istanza, l’avvenuto deposito di parte dei documenti nel giudizio impugnatorio, l’inesistenza dell’accatastamento e, in via preliminare, la tardività della replica e della produzione documentale avversaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività. Applicando il dimezzamento dei termini processuali ex art. 87 cod. proc. amm., rileva che la memoria comunale, depositata a oltre tre mesi dalla scadenza del termine dimidiato ex art. 46 cod. proc. amm. e appena ventuno giorni liberi prima dell’udienza, va equiparata alle memorie ex art. 73 cod. proc. amm.: la replica è pertanto tempestiva. Viceversa, il deposito documentale del ricorrente risulta tardivo per violazione del termine di venti giorni liberi.
Nel merito, il Tribunale qualifica la fattispecie come accesso difensivo ordinario, escludendo che siano in gioco dati sensibili e giudiziari e dunque la condizione della stretta indispensabilità. Richiama quindi l’insegnamento per cui la valutazione va compiuta in astratto, senza sindacare la fondatezza della pretesa principale (Cons. Stato, sez. IV, n. 1450/2022; Cons. Stato, sez. III, n. 5745/2024), temperato dal requisito della strumentalità necessaria e dall’esclusione dell’esercizio pretestuoso (Cons. Stato, sez. V, n. 2922/2025).
Alla luce di tali principi, l’istanza appare sufficientemente motivata, incentrata sulla vicenda dell’acquisto dell’area e correlata al giudizio pendente. L’obiezione comunale sulla mancata specificazione delle esigenze difensive è inconsistente: la pendenza del giudizio impugnatorio basta a sorreggere la richiesta. Il mero deposito di taluni documenti nel fascicolo processuale non elide l’interesse alla visione diretta e completa del fascicolo amministrativo, poiché non vi è garanzia che la controparte abbia depositato la totalità degli atti.
Quanto all’accatastamento, l’assunto dell’indisponibilità non è imputabile all’ente, essendo reso dal difensore e non da un organo comunale: il Comune deve concedere l’accesso o dichiarare formalmente, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza assoluta dei documenti. Solo la richiesta dell’ordinanza sindacale del 2002 e dei relativi allegati è infondata, per difetto di puntuale illustrazione del nesso di strumentalità, data la risalenza del provvedimento e la sua estraneità alla donazione. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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