Tariffe riabilitative: illegittima la conferma delle tariffe annullate in esecuzione del giudicato (TAR Molise n. 383 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione delle tariffe per le prestazioni riabilitative erogate da strutture private accreditate deve fondarsi su una analitica disamina dei costi e dare evidenza dei dati istruttori acquisiti. L’Amministrazione che, in esecuzione di un giudicato amministrativo di annullamento, si limiti a riproporre le medesime tariffe già caducate, senza esplicitare le voci di costo, i criteri e i valori assunti a base del calcolo, viola l’art. 8-sexies, comma 6, d.lgs. n. 502/1992 e incorre in eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. La discrezionalità nel procedere all’adeguamento tariffario non esonera dall’obbligo di osservare le regole del corretto esercizio del potere quando si provveda. Il vincolo derivante dal piano di rientro non giustifica l’omessa ponderazione delle esigenze degli erogatori privati.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di una struttura sanitaria residenziale accreditata con il Servizio sanitario regionale, con dotazione di 73 posti letto per trattamenti di riabilitazione. Con il D.C.A. n. 57/2020 la Struttura commissariale aveva approvato il nomenclatore-tariffario delle prestazioni riabilitative. Quel decreto è stato annullato dal TAR Molise con la sentenza n. 160/2024, per carenza istruttoria e difetto di motivazione, e l’annullamento è passato in giudicato, come confermato dal parere del Consiglio di Stato n. 1390/2024.
In asserita esecuzione di quel giudicato la Struttura commissariale ha adottato il decreto n. 159/2025, che ha rideterminato alcune tariffe. La ricorrente impugna tale decreto, deducendo elusione del giudicato, nullità ex art. 21-septies legge n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, e chiede l’acquisizione della documentazione relativa all’analitica disamina dei costi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso e rileva che, anche in occasione del nuovo intervento tariffario, l’Amministrazione ha omesso di effettuare un’analisi delle componenti di costo delle prestazioni riabilitative. Le determinazioni impugnate restano prive di valutazione dell’andamento del costo della vita, degli indici Istat, delle modifiche contrattuali del personale e degli adeguamenti strutturali e operativi conseguenti alla pandemia. Il nomenclatore prevede l’aumento di una sola voce (la “R1”, da 142 a 180 euro) e per la “RD2” registra persino un decremento.
La Corte richiama la propria sentenza n. 160/2024, secondo cui l’aggiornamento tariffario non può avere contenuto solo formale e nominale, né incentrarsi sulla mera riproposizione delle tariffe vigenti. La P.A., a fronte delle specifiche emergenze del 2020, avrebbe dovuto predisporre una ponderazione istruttoria, pur non traducendosi in un automatico obbligo di revisione in aumento. Le indicazioni metodologiche contenute nelle premesse del decreto restano riferimenti astratti, privi di dignità argomentativa, e non colmano le lacune dell’iter valutativo.
La Corte esclude che il piano di rientro possa giustificare il deficit istruttorio. La necessità di un’accurata istruttoria non recede per il fatto che la Regione sia soggetta al piano. Le scarne risultanze non offrono evidenza dell’an e del quomodo dell’influenza dei vincoli finanziari sui valori tariffari.
Il Collegio rileva inoltre che il decreto omette di indicare le tariffe per talune tipologie di prestazioni, tra cui quelle per cui la ricorrente è accreditata e contrattualizzata, lasciando gli erogatori nell’incertezza dei rapporti giuridici. Manca ogni riferimento alle tariffe R2 e non vi è prova dell’analitica disamina dei costi per tale tipologia. Tale vuoto è ingiustificabile, perché l’Amministrazione ha riesercitato i poteri in esecuzione di un giudicato che imponeva una riedizione su tutte le tipologie tariffarie.
Infine, la Corte ricorda che la tariffa deve riflettere la reale struttura dei costi-medi dei fattori di produzione e garantire adeguata remunerazione, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato. L’istruttoria giudiziale imponeva alla P.A. una prova specifica delle singole componenti di costo, non surrogabile da tabelle standardizzate. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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