Tariffe rifiuti AGER: Comune socio non legittimato a impugnare (TAR Puglia n. 159 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune che partecipa all’Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti non è legittimato a impugnare le determinazioni con cui l’Agenzia fissa le tariffe di conferimento, perché la funzione pubblica di gestione del ciclo dei rifiuti è esercitata in forma associata al livello di governo regionale e l’ente locale concorre alla formazione delle decisioni tramite il Comitato dei delegati. Il Comune, inoltre, non vanta un interesse a ricorrere qualificato: il pregiudizio economico derivante dalla determinazione tariffaria colpisce i singoli utenti, sui quali i costi vengono traslati attraverso la TARI, e la mera posta negativa nel bilancio comunale non integra una lesione personale e differenziata. La giurisdizione spetta al giudice amministrativo, perché l’Agenzia esercita un potere autoritativo di regolazione del mercato in un servizio di interesse generale di rilevanza economica, e le posizioni del gestore ricadono comunque nella giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha impugnato la determina con cui il Direttore generale dell’AGER ha approvato le tariffe di conferimento dei rifiuti urbani per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 nell’impianto di Conversano, che serve i Comuni dell’ex bacino BA5. Il Comune utilizza quell’impianto in forza del contratto stipulato con la società di gestione nel febbraio 2016, subentrata alla concessione regionale.
Ha contestato l’adeguamento ISTAT applicato all’indice dei prezzi dei prodotti industriali invece che a parametri più coerenti con il full recovery cost, deducendo il difetto di istruttoria, gli errori di calcolo, la duplicazione degli extra costi di trasporto e smaltimento e l’efficacia retroattiva dell’aggiornamento. L’Agenzia e la controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione e di interesse, l’acquiescenza ai criteri già applicati per gli anni 2013-2019 e, nel merito, l’infondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione e la respinge. La legge regionale attribuisce all’AGER un potere autoritativo di determinazione delle tariffe, rispetto al quale la posizione dei destinatari è di interesse legittimo, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 7257/2018. I criteri di calcolo, anche di natura convenzionale, incidono solo parzialmente sulla discrezionalità tecnica dell’Agenzia e non trasformano la natura della funzione.
Passando al rito, il Tribunale ritiene fondata l’eccezione sulla carenza delle condizioni dell’azione. La legittimazione a ricorrere va esclusa perché i Comuni sono rappresentati nell’Agenzia tramite il Comitato dei delegati, composto da sindaci eletti, e concorrono così alla formazione delle decisioni. La funzione di gestione del ciclo dei rifiuti resta dei Comuni, ma è organizzata a un livello di governo diverso, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza: la Regione ha individuato l’ambito territoriale ottimale nell’intero territorio regionale.
L’AGER, precisa il Collegio, non è un’autorità indipendente neutrale, ma un ente esponenziale del territorio incaricato dell’esercizio associato delle funzioni pubbliche degli enti locali. Questi ultimi, proprio perché coinvolti nel decision making process, non possono impugnare le determinazioni che ne derivano.
Quanto all’interesse a ricorurre, la giurisprudenza riconosce in capo all’ente locale solo un interesse di fatto alla rimodulazione delle tariffe, perché i destinatari del servizio sono i cittadini, sui quali i costi ricadono tramite la TARI (TAR Puglia, Lecce, n. 594/2017). Solo a costoro è consentito contestare la determinazione quando si attualizza nella richiesta di pagamento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3217/2017). La posta negativa in bilancio non basta a integrare una lesione differenziata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4183/2024), né il Comune può invocare un interesse collettivo o diffuso, occorrendo un interesse riferito all’incidenza del provvedimento sull’intero territorio e non una mera sommatoria delle posizioni dei singoli (TAR Campania, Napoli, n. 4495/2011).
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese sono integralmente compensate in ragione della novità della questione riguardante la neoistituita AGER.
Nota della Redazione
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