La mancata costituzione della P.A. non giustifica la compensazione delle spese (Cons. Stato n. 172 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata non integra un’ipotesi di compensazione delle spese e non consente al giudice di disporre “nulla” sulle spese in favore della parte privata vittoriosa. La regola della soccombenza, richiamata dall’art. 26 c.p.a. e dall’art. 91 c.p.c., impone la refusione delle spese di lite alla parte che ha perso, non potendo il relativo regime dipendere da fattori organizzativi o da scelte processuali della parte rimasta soccombente. Nel processo amministrativo la statuizione sulle spese è sindacabile in appello solo per manifesta abnormità, che ricorre quando la condanna colpisce la parte vittoriosa o, per identità di ratio, quando il giudice di primo grado escluda la rifusione a carico dell’amministrazione contumace e soccombente. Il compenso pattuito tra cliente e difensore non vincola il giudice, che liquida secondo i parametri tenendo conto dell’attività concretamente espletata e della complessità della controversia.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto innanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, domanda di annullamento del silenzio-diniego formatosi su un’istanza di accesso ambientale presentata all’ARPA Abruzzo e alla società controinteressata. Il Tribunale aveva accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di pronunciarsi in modo espresso e motivato ai sensi del d.lgs. n. 195/2005, ma aveva disposto “nulla” sulle spese “stante la mancata costituzione dell’Amministrazione”.

Il ricorrente ha appellato la sentenza per il solo capo relativo alle spese, chiedendo l’accertamento della soccombenza dell’ente e l’insussistenza di casi di compensazione, con condanna al pagamento del compenso sia per il primo che per il secondo grado. Nessuna delle controparti si è costituita in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio generale dell’art. 91 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per il tramite dell’art. 26 c.p.a., secondo cui la parte soccombente è tenuta alla refusione delle spese. La regola riceve attenuazione in ragione della complessità delle regole che governano l’azione amministrativa, ma la statuizione di primo grado non è sindacabile in appello salvo manifesta abnormità.

Tale abnormità si ravvisa, per identità di ratio, nella condanna alle spese della parte vittoriosa e, specularmente, nella statuizione che neghi la rifusione a carico dell’amministrazione soccombente. La contumacia della convenuta non è un caso di compensazione: l’amministrazione evocata in giudizio, ancorché non costituita per libera scelta processuale, era ed è tenuta a mantenere indenne la parte vittoriosa. Il regime delle spese non può dipendere da fattori organizzativi della parte che ha perso.

La Corte rileva quindi che la statuizione del Tribunale, fondata sul solo rilievo della mancata costituzione, non è conforme ai criteri posti dalla nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c. e procede a un nuovo regolamento delle spese, secondo un criterio unitario e globale.

Quanto alla quantificazione, il Collegio esamina il contratto prodotto dall’appellante e osserva che l’attività defensionale in concreto espletata è stata limitata, senza discussione camerale né memorie successive. Valutata la bassa complessità della controversia, la richiesta di compenso è ritenuta incongrua ed eccessiva, e tale eccessività non è esclusa dal consenso del cliente. Tenuto conto dei minimi tariffari, liquida per il primo grado euro 1.500,00 oltre accessori e spese generali, con conferma della soccombenza anche per il grado d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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