Il Comune non è legittimato a impugnare le tariffe AGER (TAR Puglia n. 158 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune non è legittimato ad impugnare le determinazioni con cui l’AGER fissa le tariffe di conferimento dei rifiuti. L’ente locale partecipa al decision making process dell’Agenzia attraverso il Comitato dei delegati e l’esercizio associato delle funzioni di propria titolarità, sicché difetta la legittimazione a ricorrere. Manca altresì l’interesse a ricorrere, poiché destinatari del servizio e del relativo onere economico sono i cittadini-utenti, ai quali soltanto spetta contestare la determinazione tariffaria al momento della richiesta di pagamento. La mera posta negativa in bilancio non integra una lesione personale e differenziata.

Il Fatto

Il Comune ricorrente chiedeva l’annullamento della determina n. 10 del 10.01.2024, con cui l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti aveva determinato le tariffe di conferimento per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 relative all’impianto complesso di Conversano. Il Comune censurava l’incremento revisionale disposto in violazione degli artt. 6.2 e 6.3 del contratto di concessione del 28 maggio 2012, per avere l’Agenzia applicato l’aumento ISTAT dei prodotti industriali anziché svolgere una più approfondita istruttoria sul full recovery cost, e contestava altresì l’eccesso di potere per violazione dell’autovincolo, stante la cadenza annuale dell’aggiornamento.

Si costituivano l’AGER e la società controinteressata, eccependo la carenza di interesse e di legittimazione del Comune, l’acquiescenza ai criteri già applicati per gli anni 2013-2019 e, la sola controinteressata, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo. La legge regionale attribuisce all’AGER un potere autoritativo di regolazione del mercato nell’ambito di un servizio di interesse generale di rilevanza economica, di fronte al quale la posizione dei destinatari è di interesse legittimo, come precisato da Cons. Stato, Sez. V, n. 7257/2018. I criteri convenzionali di calcolo incidono solo parzialmente sulla discrezionalità tecnica dell’Agenzia. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a., le eventuali posizioni di diritto soggettivo del gestore rientrano comunque nella giurisdizione esclusiva.

Nel rito, il Tribunale accoglie l’eccezione pregiudiziale di carenza delle condizioni dell’azione. La legittimazione va esclusa in ragione dell’effettiva rappresentanza dell’ente locale nell’Agenzia: i Comuni restano titolari della funzione di gestione del ciclo dei rifiuti, organizzata a un diverso livello di governo secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. L’art. 9, comma 7, lett. a, della l.r. Puglia n. 24/2012, coordinata con la l.r. n. 20/2016, ha individuato l’ambito territoriale ottimale nell’intero spazio regionale e attribuito all’AGER la competenza tariffaria.

I Comuni concorrono alle decisioni tramite il Comitato dei delegati, composto da sindaci eletti uno per provincia o città metropolitana. Il Comitato non esercita un controllo specifico sui singoli atti del Direttore generale, ma verifica l’attuazione del piano regionale e partecipa al processo decisionale nei limiti fissati dalla legge regionale. L’AGER non è autorità indipendente neutrale: è ente esponenziale del territorio, individuato nell’ambito regionale per superare la frammentazione del servizio. Poiché l’esercizio associato delle funzioni è demandato all’Agenzia, gli enti locali non sono legittimati a impugnarne le determinazioni.

Quanto all’interesse a ricorrere, l’ente locale vanta solo un interesse di fatto alla rimodulazione tariffaria: i destinatari del servizio sono i cittadini, sui quali i costi ricadono mediante la TARI (cfr. TAR Puglia, Lecce, n. 594/2017). Il rapporto è di natura tributaria e solo agli amministrati è concessa la facoltà di contestare la tariffa all’atto della richiesta di pagamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3217/2017). La posta negativa in bilancio non basta, in assenza di allegazione di una posizione personale e differenziata (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 4183/2024). È escluso anche un interesse collettivo o diffuso (cfr. TAR Campania, Napoli, n. 4495/2011). Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione integrale delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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