Tariffe TARI e parchi termali: onere probatorio e metodo normalizzato (TAR Campania n. 462 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di un parco termale che impugni le delibere comunali di approvazione del regolamento e delle tariffe TARI non può limitarsi ad allegare l’erroneità delle superfici imponibili e dei criteri di calcolo, ma deve fornire prova specifica e documentata delle proprie contestazioni. Il criterio del metodo normalizzato, fondato sull’art. 1, comma 652, l. n. 147/2013 e sull’art. 3 d.P.R. n. 158/1999, è legittimo e coerente con il principio “chi inquina paga”. Il regolamento comunale che prevede una categoria autonoma per i parchi termali, distinta dagli stabilimenti balneari, non presenta alcun vuoto di previsione e non richiede il ricorso all’analogia. La differente potenzialità di produzione di rifiuti giustifica il trattamento differenziato delle due categorie.

Il Fatto

La società ricorrente, che gestisce uno stabilimento idropinico e idrotermale (parco termale) nel territorio comunale, ha impugnato le delibere consiliari n. 25 e n. 26 del 30 luglio 2021, pubblicate il 6 ottobre 2021, con cui l’ente ha approvato il Regolamento e le relative tariffe per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2021, unitamente agli atti connessi e presupposti.

La ricorrente ha censurato l’erronea indicazione delle superfici imponibili relative agli arenili e ai parchi termali, con conseguente arbitraria elevazione delle tariffe; ha contestato la mancata individuazione dei costi e dei criteri di determinazione della tariffa; ha infine dedotto l’erronea qualificazione della propria attività, che a suo avviso andrebbe ricondotta alla categoria degli stabilimenti balneari e non a quella delle utenze non domestiche approvate dall’ente. Il Comune si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che le censure ricalcano fedelmente quelle già esaminate dal medesimo TAR nelle pronunce n. 6109 del 2023 (sez. IV) e n. 5680 del 2022 (sez. I), delle cui conclusioni reiettive condivide le statuizioni, non ravvedendo ragioni di segno contrario.

Quanto al primo motivo, il Tribunale sottolinea il difetto dell’onere probatorio: la ricorrente, nel contestare le superfici contenute nel piano finanziario, non ha fornito specifica e adeguata prova di quanto affermato, mancando ogni documentazione idonea a dimostrare la diversa consistenza degli arenili in concessione e dei parchi termali. La documentazione prodotta in memoria — concessioni regionali per lo sfruttamento di acque termo minerali e concessioni comunali dell’arenile — non è concludente: l’elenco delle concessioni non determina la qualificabilità delle strutture come parchi termali, ben potendo ricorrere una diversa classificazione, ad esempio alberghiera, quando i servizi termali costituiscono mero servizio accessorio. La presenza di una piscina non trasforma una struttura ricettiva in parco idrotermale.

Anche il secondo motivo è infondato. Il provvedimento impugnato specifica il criterio di calcolo, ossia il metodo normalizzato, la cui legittimità è già stata positivamente vagliata dal TAR Napoli, sez. I, n. 5680/2022, aderente alla normativa in materia e non in contrasto con il principio unionale “chi inquina paga”.

Quanto al terzo motivo, il regolamento prevede un’apposita tariffa per i parchi termali, per cui non occorre ricercare un’attività analoga: le tabelle approvate prevedono espressamente la categoria del parco termale. La gestione del parco termale è attività diversa da quella dello stabilimento balneare, producendo una maggiore quantità di rifiuti, mentre la chiusura stagionale è scelta non obbligata del gestore. Il regolamento differenzia espressamente gli stabilimenti balneari (n. 03) dai parchi termali (n. 19), sul presupposto delle differenti quantità di rifiuti prodotte; la categoria balneare viene peraltro applicata alla parte del parco in cui tale attività effettivamente si svolge.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della società ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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