TARSU, niente esenzione senza denuncia e senza ipermercato annesso (Cass. civ. Sez. V n. 28180 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, la mancata assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, con conseguente sottrazione alla privativa comunale, opera solo in presenza di strutture commerciali caratterizzate dalla compresenza di un ipermercato e di un centro commerciale integrato allo stesso annesso, e non anche di un insieme di operatori commerciali autonomi inseriti in un medesimo complesso. Le deroghe alla tassazione e le riduzioni di superfici o tariffe non operano in via automatica per la sola sussistenza dei presupposti di fatto, ma devono essere di volta in volta dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione. L’interpretazione dell’atto amministrativo costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo con la deduzione dei criteri ermeneutici violati e delle modalità del loro mancato rispetto. Nel giudizio di rinvio la riassunzione, anche di una sola parte, ripristina la posizione originaria delle parti e impone al giudice di decidere sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito.
Il Fatto
Il Comune emetteva un avviso di accertamento per TARSU relativo agli anni 2005, 2006 e 2007, contestando a una società l’omessa dichiarazione di un’unità immobiliare adibita a commercio al dettaglio, ubicata all’interno di un centro commerciale.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che i rifiuti delle strutture commerciali composte da ipermercato e annesso centro commerciale integrato non fossero assimilati agli urbani. La Commissione regionale confermava, fondandosi sul giudicato esterno formatosi in senso favorevole a un altro soggetto operante nel medesimo centro. La Cassazione, con una precedente pronuncia, negava l’autorità di giudicato e cassava con rinvio. La CTR, in sede di rinvio, accoglieva l’appello dell’ente impositore e affermava la debenza del tributo, per la mancata dichiarazione volta a ottenere l’esenzione. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, prospettato ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., è inammissibile. La Corte ribadisce che tale vizio concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione, non la mancata valutazione di deduzioni difensive né l’omessa disamina di questioni. Nel caso concreto la ricorrente contestava in realtà l’interpretazione del regolamento comunale, non l’omesso esame di un dato storico.
Il secondo motivo è fondato. Sussiste una omessa pronuncia sulla questione relativa alle sanzioni, specificamente posta dalla parte anche con riguardo all’interpretazione del regolamento e ai presupposti del cumulo giuridico. La Corte ricorda che nel giudizio di rinvio la riassunzione ripristina la posizione originaria delle parti e impone di decidere sulle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito.
Il terzo motivo è infondato. L’art. 10 del regolamento comunale richiede la compresenza di un ipermercato e di un centro commerciale integrato: la mancata assimilazione opera solo per tali strutture, non per un insieme di attività commerciali autonome facenti parte di un unico centro. Del resto, la censura sul regolamento non deduce i criteri di ermeneutica violati, poiché l’interpretazione dell’atto amministrativo è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Anche il quarto motivo non coglie nel segno. Pacifica l’omessa presentazione della denuncia, la Corte osserva che, ai sensi dell’art. 63, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507/1993, tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni non operano in via automatica, dovendo i presupposti essere dedotti nella denuncia originaria o di variazione. Correttamente, dunque, i giudici di appello hanno ritenuto decisiva la mancata presentazione dell’istanza.
In conclusione, accolto il secondo motivo e rigettati gli altri, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per la determinazione dell’esatto importo dovuto a titolo di sanzioni.
Nota della Redazione
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