La sentenza non definitiva di annullamento dell’atto impositivo impone lo sgravio o l’annullamento della cartella (Cass. civ. Sez. 5 n. 13778 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante da un atto impositivo non definitivo, costituisce misura cautelare a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende da quella dell’atto presupposto che ne è il titolo fondante. Qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, disponendo lo sgravio del ruolo, se già iscritto. Il giudice adito per l’impugnazione della cartella di pagamento deve, in tal caso, annullarla nella stessa misura dell’annullamento dell’atto prodromico, senza che rilevi la pendenza di un giudizio di impugnazione avverso la decisione non definitiva.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute in base ad un atto di recupero del credito IVA per indebite compensazioni. L’atto di recupero era stato nel frattempo annullato, sia pure solo parzialmente e con sentenza non definitiva, dalla stessa Commissione tributaria provinciale, che aveva riconosciuto una violazione formale dell’utilizzo del credito e rideterminato le sanzioni secondo il cumulo giuridico.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso avverso la cartella. La Commissione tributaria regionale della Campania, invece, accoglieva l’appello della contribuente, annullando la cartella in ragione del venir meno dell’atto presupposto. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata. Il primo motivo, concernente la violazione dell’art. 1, comma 421 e 422, l. n. 311/2004 e dell’art. 27, comma 19, d.l. n. 185/2008, è stato disatteso. La Corte ha chiarito che l’iscrizione a ruolo delle somme dovute in base ad un atto di recupero non definitivo, pur essendo espressamente consentita dalla norma, costituisce pur sempre una misura cautelare la cui legittimità dipende da quella dell’atto impositivo presupposto.
Il giudice di legittimità ha richiamato il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 758/2017 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità, secondo cui il processo tributario è di natura impugnatoria-merito, essendo diretto ad una pronuncia sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione. Ne consegue che l’annullamento, ancorché non definitivo, dell’atto impositivo determina la perdita di efficacia del titolo che legittima l’azione di riscossione provvisoria.
La Corte ha quindi escluso che l’istituto della riscossione provvisoria possa avere una capacità di resistenza all’annullamento non ancora irrevocabile dell’avviso di accertamento: venuta meno la probabilità di fondatezza della pretesa tributaria, la misura cautelare non ha più ragion d’essere. L’amministrazione finanziaria, o il giudice adito, deve adeguarsi alla statuizione giudiziale, disponendo lo sgravio del ruolo o l’annullamento della cartella nella stessa misura dell’annullamento disposto.
Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha osservato che l’amministrazione non aveva prospettato né l’effettivo ammontare delle sanzioni rideterminate secondo il cumulo giuridico, né la permanenza delle ragioni del fondato pericolo per la riscossione poste a base della misura cautelare. Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione delle parti intimate.
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Nota della Redazione
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