Tassa di soggiorno e difetto di giurisdizione contabile: non luogo a provvedere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 79 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio instaurato dalla Procura regionale per la fissazione di un termine per la resa del conto giudiziale da parte del soggetto che ha gestito la riscossione dell’imposta di soggiorno per conto dell’ente locale, il sopravvenuto mutamento del quadro giurisprudenziale sulla giurisdizione incide sul potere del giudice contabile di provvedere. Ove le Sezioni Unite affermino la spettanza al giudice tributario delle controversie in materia di tassa di soggiorno, il giudice contabile non può pronunciarsi ulteriormente sulla domanda. Ne deriva una declaratoria di non luogo a provvedere, con assorbimento di ogni altra questione e nessuna statuizione sulle spese.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato la fissazione di un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali relativi alla gestione dell’imposta di soggiorno per gli anni finanziari 2017 e 2018. Destinatario dell’iniziativa era il conto giudiziale del soggetto che, quale agente contabile addetto alla riscossione, avrebbe dovuto rendere il conto al Comune.
Con decreto il giudice ha accolto il ricorso e fissato il termine di quarantacinque giorni per il deposito della documentazione. Il conto non è stato presentato. Alla camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero si è rimesso alle valutazioni dell’organo giudicante.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile rileva in via preliminare un sopravvenuto mutamento della giurisprudenza di legittimità sulla materia. Le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 1527/2026, hanno affermato che le controversie in tema di tassa di soggiorno appartengono alla giurisdizione del giudice tributario.
La questione non riguarda il merito della pretesa, ma il difetto di giurisdizione del giudice contabile. La domanda della Procura regionale presuppone, infatti, la riconducibilità del gestore alla figura dell’agente contabile e la conseguente soggezione al giudizio di conto ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile. Se la materia è attratta alla giurisdizione tributaria, quel presupposto non è più sostenibile.
Il Collegio richiama, oltre all’ordinanza delle Sezioni Unite, la sentenza n. 59 dell’11 marzo 2026 della Prima Sezione Centrale di Appello e il decreto n. 1/2026 del 2 marzo 2026 della Seconda Sezione Centrale di Appello, che si sono allineati al nuovo indirizzo.
Ne consegue la declaratoria di non luogo a provvedere sulla domanda di fissazione del termine per la resa del conto. La decisione assorbe ogni ulteriore valutazione, anche in ordine all’inutile decorso del termine già fissato con il decreto.
Il giudice esclude infine qualsiasi statuizione sulle spese, in coerenza con la sopravvenienza del nuovo orientamento e con la natura dell’accertamento giurisdizionale intervenuto.
Nota della Redazione
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