Presunzione assoluta di pubblicità per sponsorizzazioni sportive (Cass. civ., Sez. 5, n. 8650/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 introduce una presunzione legale assoluta (iuris et de iure) circa la natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, delle spese di sponsorizzazione sostenute in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, fino all’importo annuo complessivo di Euro 200.000,00, purché la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine o i prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario. Tale presunzione dispensa il contribuente da qualunque prova circa l’inerenza o la finalità commerciale della spesa, restando onere dell’Amministrazione finanziaria, ove intenda contestare la deducibilità, provare l’assenza dei requisiti previsti dalla norma (soggetto beneficiario, limite quantitativo, finalità promozionale, attività effettiva del beneficiario).
Il Fatto
La società contribuente, operante nel settore edile, sosteneva costi per sponsorizzazioni a squadre sportive dilettantistiche e li qualificava come spese pubblicitarie integralmente deducibili ai sensi dell’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002. L’Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità, ritenendo che tali costi dovessero essere qualificati come spese di rappresentanza, parzialmente deducibili, in quanto non direttamente mirati a un incremento di clientela. La CTP di Avellino accoglieva il ricorso della società. La CTR della Campania, in riforma, rigettava il ricorso, ritenendo non dimostrata la natura pubblicitaria. La società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della CTR. Ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 5720/2016, n. 14232/2017, n. 8981/2017, n. 21452/2021, n. 4612/2023), secondo cui l’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 ha introdotto una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione in favore di società sportive dilettantistiche, a condizione che sussistano i requisiti previsti dalla norma: che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; che sia rispettato il limite quantitativo di spesa; che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor; che il soggetto sponsorizzato abbia posto in essere una specifica attività promozionale. La Corte ha osservato che la CTR aveva erroneamente applicato la disciplina generale in tema di deducibilità dei costi (artt. 108 e 109 TUIR), richiedendo al contribuente la prova di una connessione diretta tra la sponsorizzazione e l’incremento di clientela, mentre la norma speciale dispensa il contribuente da tale prova, essendo la presunzione di natura assoluta. La CTR non si era attenuta ai principi illustrati, applicando la disciplina generale anziché quella speciale. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CTR, in diversa composizione, per il nuovo esame alla luce dei principi enunciati, affinché verifichi la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, senza pretendere dal contribuente la prova dell’incremento commerciale.
Implicazioni Pratiche
- Presunzione assoluta e onere probatorio: l’avvocato del contribuente che intenda dedurre spese di sponsorizzazione in favore di società sportive dilettantistiche deve eccepire l’applicabilità dell’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, che introduce una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, con conseguente integrale deducibilità del costo, e dispensa il cliente da qualsiasi prova circa l’effettivo incremento di clientela o il ritorno commerciale, essendo sufficiente dimostrare il rispetto dei requisiti formali della norma (soggetto beneficiario, limite quantitativo, finalità promozionale e attività del beneficiario).
- Onere probatorio dell’Amministrazione: per il difensore del contribuente, l’Amministrazione finanziaria che intenda contestare la deducibilità della spesa ha l’onere di provare l’assenza di uno dei requisiti previsti dall’art. 90, comma 8 (ad esempio, che il beneficiario non sia una società sportiva dilettantistica, che il limite di Euro 200.000,00 sia stato superato, o che non vi sia stata una specifica attività promozionale), e non può limitarsi a contestare la mancanza di un incremento commerciale, in quanto la presunzione legale assoluta non ammette prova contraria su tale profilo.
- Qualificazione della spesa: in caso di sponsorizzazioni a società sportive dilettantistiche, il contribuente può qualificare la spesa come pubblicitaria e dedurla integralmente, anche se l’attività d’impresa non è direttamente collegata al mondo sportivo, purché sussistano i requisiti di cui all’art. 90, comma 8; la mera assenza di un incremento di clientela o la difficoltà di immaginare una connessione commerciale non è sufficiente a escludere la deducibilità, essendo la presunzione assoluta e non superabile da prova contraria.
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Nota della Redazione
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