La motivazione congiunta dei motivi di appello non integra il vizio di motivazione apparente (Cass. civ. Sez. 1 n. 20292 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la motivazione apparente, che rende nulla la sentenza per error in procedendo, ricorre solo quando il provvedimento, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. La trattazione unitaria e congiunta di motivi di appello tra loro connessi non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile esclusivamente quando un aspetto particolare, denunciato con apposito motivo, non sia stato assolutamente preso in considerazione nella motivazione unitaria. La qualificazione giuridica di una dichiarazione come confessione stragiudiziale, per difetto dell’animus confitendi, non costituisce circostanza di fatto da assoggettare alla disciplina dell’art. 115 c.p.c., ma questione di diritto la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. Il ricorso avverso sentenza “doppia conforme” è ammesso, a norma dell’art. 348-ter c.p.c., esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c., non per il n. 5.
Il Fatto
Alcuni associati del Consorzio Montecampione convenivano in giudizio il consorzio e il suo presidente, chiedendo accertarsi l’avvenuto scioglimento di diritto dell’ente a seguito dell’introduzione della TASI da parte del Comune di Pian Camuno, che avrebbe comportato la revoca tacita della delega per i servizi ai consorziati. Domandavano altresì l’annullamento degli atti successivi allo scioglimento e la condanna del presidente per la mancata attivazione della procedura di liquidazione. Il Tribunale di Brescia respingeva le domande e la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 859/2021, rigettava l’appello, escludendo, sulla base della documentazione acquisita, che l’applicazione del tributo avesse comportato l’avocazione dei servizi e la conseguente revoca della delega al consorzio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibili i primi tre motivi, con cui i ricorrenti lamentavano la nullità della sentenza per motivazione apparente in ragione dell’esame congiunto dei motivi di appello. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Collegio chiarisce che il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni siano inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, mentre la trattazione unitaria di motivi connessi non determina omissione, potendo il vizio sussistere solo se un aspetto specifico non sia stato affatto considerato. Nel caso di specie, la Corte di merito ha fornito adeguata motivazione, escludendo che l’introduzione della TASI avesse automaticamente modificato la gestione dei servizi.
I successivi motivi, concernenti la violazione dell’art. 115 c.p.c. e delle norme in tema di associazioni e interpretazione contrattuale, sono parimenti inammissibili. I ricorrenti lamentavano non la mancata considerazione di un fatto, quanto la mancata condivisione della tesi sulla qualificazione giuridica delle dichiarazioni del presidente come confessione stragiudiziale. La Corte osserva che tale qualificazione non costituisce circostanza di fatto assoggettabile alla disciplina dell’art. 115 c.p.c., essendo la censura volta a ottenere una nuova valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità. La doglianza sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. è proponibile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove mai acquisite, non già quando abbia attribuito maggior forza ad alcune prove rispetto ad altre.
Il sesto motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è dichiarato inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza doppia conforme, per la quale l’impugnazione è ammessa solo per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c. In ogni caso, il motivo sollecita una rivalutazione dei fatti e delle prove documentali, attività estranea al giudizio di legittimità, il cui controllo è limitato alla ragionevolezza e plausibilità del ragionamento probatorio del giudice di merito. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.
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Nota della Redazione
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