Tasso promozionale non dovuto se le somme sono trasferite su deposito vincolato (ABF Collegio di Milano n. 193 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il tasso di interesse promozionale pattuito per un conto corrente spetta esclusivamente sulle somme effettivamente depositate e giacenti sul conto secondo le condizioni contrattuali. Il cliente che, dopo aver fatto transitare l’importo sul conto, lo trasferisca il giorno stesso su un diverso prodotto di deposito, disciplinato da un autonomo contratto con tasso inferiore, non può invocare il tasso agevolato. La valutazione del Collegio investe le condizioni contrattuali e le modalità della loro pubblicizzazione, non la convenienza economica comparata dei prodotti. È irrilevante, ai fini del riconoscimento del tasso promozionale, la circostanza che le somme siano state vincolate anziché lasciate libere, ove il diverso prodotto preveda un tasso inferiore.

Il Fatto

Il ricorrente, qualificatosi come nuovo cliente, ha aperto un conto corrente su cui ha accreditato 100.000,00 euro, importo limite per il tasso promozionale del 5% pubblicizzato dall’intermediario. Nella stessa data ha attivato un conto deposito, operando un giroconto delle somme, e un deposito vincolato di pari importo per un anno. Nei mesi successivi ha bonificato mensilmente 1.000,00 euro, lasciandoli giacenti sul conto corrente.

A fine periodo l’intermediario ha accreditato interessi nella misura del 2,50%. Il cliente ha reclamato il riconoscimento del 5%, sostenendo che le somme vincolate costituivano comunque deposito sul conto di appoggio e che il regolamento promozionale non imponeva la giacenza libera. L’intermediario ha opposto che il tasso agevolato riguardava solo le somme effettivamente giacenti sul conto corrente, trasferite invece su un prodotto diverso. Il ricorrente ha quindi adito l’ABF chiedendo ulteriori 2.500,00 euro di interessi lordi.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ritiene verosimile che il cliente sia entrato in relazione contrattuale con l’intermediario per aderire all’offerta promozionale del 5% sul conto corrente riservata ai nuovi clienti. Parimenti plausibile è che, nell’aderire al deposito vincolato, non si sia avveduto della previsione di un tasso inferiore per quel prodotto.

Il rilievo del ricorrente sull’illogicità di un rendimento più basso per le somme vincolate rispetto a quelle libere è giudicato comprensibile e potenzialmente conforme all’ordinaria prassi commerciale, ma solo ove si confrontino prodotti identici sotto gli altri aspetti contrattuali. Ai fini della decisione, tuttavia, il Collegio deve considerare le specifiche condizioni contrattuali e le modalità con cui esse sono state pubblicizzate o rappresentate dall’intermediario.

Su questa base riceve conferma la tesi dell’intermediario: il tasso promozionale non è dovuto, perché il cliente non ha mantenuto l’importo sul conto corrente, ma, dopo averlo fatto ivi transitare, lo ha trasferito il giorno stesso su un prodotto diverso — il deposito vincolato — che contrattualmente prevede un tasso inferiore, pari al 2,50%.

Il Collegio non accoglie pertanto il ricorso. La decisione conferma che il riconoscimento del tasso promozionale presuppone la giacenza effettiva delle somme sul conto cui l’agevolazione si riferisce e che l’autonomia dei diversi rapporti contrattuali prevale sull’argomentazione di carattere economico-comparativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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