Inammissibile il ricorso se la notifica ex art. 140 non si perfeziona (Cass. civ. Sez. I n. 27467 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, e non con la sua spedizione. Ove tale raccomandata sia restituita al mittente con la dicitura “trasferito”, la notifica non si perfeziona, poiché difetta l’esatta individuazione dei luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario. L’esito negativo impone al notificante di attivarsi tempestivamente con la notificazione ex art. 143 cod. proc. civ. e la mancata osservanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio, anche solo parziale, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
Il Fatto
Due venditori di quote societarie avevano ricevuto, in parziale pagamento del prezzo, assegni circolari emessi da una banca, poi sottoposti a sequestro preventivo penale perché emessi senza provvista. Convenuta la banca dinanzi al Tribunale di Roma, gli attori ottennero in primo grado la condanna dell’istituto al pagamento delle somme portate dai titoli.
La Corte di appello di Roma, in riforma, rigettò la domanda di adempimento dell’obbligazione cartolare, dichiarò inammissibile la domanda risarcitoria proposta in prima memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. e accolse quella di pagamento del saldo del prezzo verso gli acquirenti delle quote. Avverso tale decisione i venditori hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Prima sezione civile non esamina il merito dei motivi, perché il ricorso è inammissibile per un vizio processuale sopravvenuto. Con precedente ordinanza interlocutoria la Corte aveva disposto l’integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di due litisconsorti necessari, non essendo andate a buon fine le notificazioni già eseguite.
La Cancelleria ha attestato che la notifica del ricorso e dell’ordinanza interlocutoria a uno dei litisconsorti, eseguita ex art. 140 cod. proc. civ., non si è perfezionata: la raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale è stata restituita al mittente con la dicitura “trasferito”. Il Collegio ha verificato personalmente l’esito negativo nel fascicolo di ufficio.
Il percorso argomentativo muove dalla giurisprudenza costituzionale. L’art. 140 cod. proc. civ. è stato dichiarato parzialmente incostituzionale là dove, per come interpretato dal diritto vivente, faceva decorrere gli effetti della notifica dalla spedizione della raccomandata anziché dal suo ricevimento, o comunque decorsi dieci giorni dalla spedizione (Corte cost. n. 3/2010). Il giudice delle leggi ha poi ribadito la manifesta infondatezza di analoghe censure, non essendo comparabili situazioni eterogenee (Corte cost. n. 220/2016).
La Corte distingue il regime dell’art. 140 cod. proc. civ. da quello dell’art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982: solo il secondo si perfeziona decorsi dieci giorni dalla spedizione o con il ritiro del piego. La norma processuale, invece, fa coincidere il perfezionamento con il ricevimento della raccomandata, idoneo a realizzare la conoscibilità del deposito. Nel caso concreto la raccomandata non è stata ricevuta e la dicitura “trasferito” esclude l’esatta conoscenza dei luoghi della notificazione.
Il difetto imponeva al notificante di procedere ex art. 143 cod. proc. civ., come fatto dal difensore della controricorrente. L’inosservanza dell’ordine di integrazione, secondo Cass. n. 24834 del 2022, comporta l’inammissibilità del ricorso, e non l’improcedibilità ex art. 371-bis cod. proc. civ.. Da qui la declaratoria di inammissibilità, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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