L’ABF non è competente sulle contestazioni relative alla condotta del terzo pignorato (ABF Collegio di Roma n. 1939 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel riparto di competenze tra Arbitro Bancario Finanziario e autorità giudiziaria, le controversie che investono la legittimità della condotta dell’intermediario quale terzo pignorato sono riservate al giudice dell’esecuzione. Non rientrano pertanto nella competenza dell’Arbitro le doglianze relative alla pignorabilità di un bene e alla sua liquidazione su un conto assoggettato a vincolo, dovendo tali questioni essere fatte valere nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. La competenza arbitrale resta circoscritta alle condotte rispetto alle quali la procedura esecutiva costituisce un mero presupposto di fatto.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva chiesto all’intermediario di liquidare una polizza assicurativa su un conto a sé intestato presso altro intermediario. L’intermediario aveva invece accreditato l’importo su un conto della stessa parte presso di sé, assoggettato a vincolo di indisponibilità per effetto di un pignoramento ad opera di un terzo. La ricorrente ha quindi domandato il rimborso della somma, sostenendo di aver impartito una diversa disposizione e che la polizza non fosse pignorabile; ha inoltre lamentato di non aver ottenuto copia del contratto relativo al conto.
L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità della domanda ratione materiae, assumendo che la controversia riguardasse il proprio operato di terzo pignorato. Nel merito ha difeso la correttezza della liquidazione, richiamando le previsioni contrattuali e gli obblighi di custodia dei beni pignorati.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha esaminato anzitutto l’eccezione preliminare, muovendo dalla distinzione consolidata, fatta propria anche dal Collegio di coordinamento, tra due categorie di controversie. Da un lato stanno le condotte dell’intermediario che attengono alle modalità di svolgimento del processo esecutivo, sottratte alla competenza arbitrale. Dall’altro le condotte rispetto alle quali la procedura esecutiva rappresenta solo un presupposto di fatto, e la cui legittimità può essere accertata dall’Arbitro.
Il Collegio ha richiamato sul punto l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e da un precedente dello stesso Collegio di Roma, che avevano tracciato tale discrimine. Ha poi verificato se la fattispecie concreta ricadesse nella seconda ipotesi, come sostenuto dalla ricorrente.
La conclusione è stata negativa. Le questioni sollevate investono infatti la pignorabilità della polizza e la legittimità della sua liquidazione su un conto diverso da quello indicato, nel rispetto degli obblighi imposti dalla disciplina del pignoramento presso terzi. Si tratta di profili che devono essere portati all’attenzione del giudice dell’esecuzione nell’apposito giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
Il Collegio ha aggiunto un ulteriore e autonomo rilievo. Dalla documentazione in atti risultava che la questione della pignorabilità della polizza era già stata sottoposta al giudice dell’esecuzione, il quale l’aveva decisa in senso negativo prima della presentazione del ricorso, escludendo ragioni ostative al pignoramento delle somme giacenti sul conto. Tale circostanza rileva anche rispetto al divieto di sottoporre all’Arbitro questioni già portate all’attenzione dell’autorità giudiziaria.
Il Collegio ha quindi ravvisato diverse ragioni di inammissibilità e ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la doglianza sulla mancata consegna della documentazione contrattuale.
Nota della Redazione
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