Fiscalizzazione abuso edilizio, base di calcolo della sanzione e sottotetto trasformato (TAR Abruzzo n. 537 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fiscalizzazione degli abusi edilizi, la sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 si determina applicando i parametri della legge n. 392/1978 all’intera superficie residenziale creata dall’intervento abusivo. Quando il sottotetto, escluso dal computo delle superfici e della volumetria nel progetto assentito, venga trasformato dalla sopraelevazione in spazio abitabile, la base di calcolo non può essere ridotta al solo maggior volume realizzato, detratto quello assentito. La trasformazione configura un organismo edilizio urbanisticamente diverso da quello assentito, e la maggiore utilità acquisita dal volume assentito integra un aumento di superficie che entra nel calcolo. Il rigetto dell’istanza di rideterminazione non è atto meramente confermativo quando l’amministrazione riesamini nel merito il calcolo, anche se l’esito risulti solo in parte modificativo.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un fabbricato nel territorio comunale, erano destinatari di un’ordinanza di demolizione per opere edilizie non autorizzate, con ammissione al pagamento della sanzione sostitutiva ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001. Il Comune aveva liquidato la fiscalizzazione in una somma che essi avevano versato per poter procedere alla vendita dell’immobile, contestandone poi il quantum. Dopo aver presentato un’istanza di riesame, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha respinto la richiesta di rideterminazione, chiedendo l’accertamento del minor importo dovuto, il diritto al rimborso dell’eccedenza e la condanna dell’amministrazione. Il Comune ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Il provvedimento impugnato non è un atto meramente confermativo della precedente determinazione: l’amministrazione ha riesaminato l’istanza applicando nuove modalità di calcolo, ha accertato un errore nelle superfici e ha corretto l’importo, riconoscendo un maggior credito in proprio favore. La verifica analitica delle precedenti determinazioni dimostra un riesame sostanziale e il rigetto si presta quindi ad autonomo gravame.
Nel merito, il giudice ricostruisce la norma applicabile ratione temporis. L’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 prevede per gli immobili residenziali, la cui messa in pristino sia incompatibile con la stabilità dell’edificio, una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione, calcolata secondo i parametri della legge n. 392/1978.
I ricorrenti sostenevano che la maggiore altezza del sottotetto avesse inciso solo sulla volumetria, con la conseguenza che la base di calcolo andava desunta dal maggior volume realizzato, detratto il volume assentito e convertito in metri quadrati. Il Collegio ritiene la tesi sostenibile solo se il sottotetto avesse avuto ab origine destinazione residenziale, tesi smentita dagli atti: nel progetto approvato il sottotetto non era computato tra le superfici e le volumetrie del fabbricato, ai sensi dell’art. 9 l.r. Abruzzo n. 63/1977, e la stessa istanza di fiscalizzazione asseverava un aumento della superficie residenziale con cambio di destinazione del sottotetto.
L’abuso non si è dunque limitato a modificare il sottotetto, ma lo ha trasformato in un organismo edilizio urbanisticamente diverso da quello assentito, prima inesistente. Non è ammessa la detrazione del volume assentito, perché la sopraelevazione ha reso abitabile anche il volume preesistente, come parte inscindibile della nuova opera. Il calcolo comunale è pertanto congruente con i parametri vincolanti richiamati dall’art. 34.
Quanto alla superficie del primo piano contestata perché estranea all’istanza, la censura è non provata: l’istanza non risulta versata in atti e la narrativa del ricorso dà atto che la richiesta riguardava l’aumento complessivo delle superfici e cubature residenziali. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese stante la novità della questione.
Nota della Redazione
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