Tempo di sgonfiaggio CPR è requisito minimo non solo criterio premiale (Cons. Stato n. 5363 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare di fornitura di dispositivi medici, la clausola del capitolato che impone un tempo di sgonfiaggio inferiore a 10 secondi per il dispositivo CPR integra una caratteristica tecnica minima a pena di esclusione, e non un mero criterio di attribuzione del punteggio premiale. Il criterio di valutazione che premia il tempo di sgonfiaggio inferiore alla soglia minima presuppone logicamente la natura prescrittiva della soglia stessa. La difficoltà di misurazione del requisito non ne elide la cogenza, ma impone di individuare modalità di accertamento oggettive e controllabili. Accertata l’inattendibilità della verifica documentale della stazione appaltante, il giudice può disporre la verificazione e sindacare in modo sostitutivo il possesso del requisito tecnico.
Il Fatto
Una società sanitaria ha indetto una procedura negoziata per la fornitura e la gestione full service di sistemi antidecubito. Alla gara hanno partecipato tre operatori; la graduatoria si è chiusa con l’aggiudicazione alla prima classificata. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Veneto, deducendo l’assenza nel prodotto dell’aggiudicataria del requisito minimo del tempo di sgonfiaggio inferiore a 10 secondi per la valvola CPR, l’illogicità dei punteggi tecnici e vizi della nomina della commissione.
Il TAR ha respinto ricorso e motivi aggiunti, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto che il tempo di sgonfiaggio non fosse misurabile in modo oggettivo e che la prova visione fosse sufficiente. La seconda classificata ha appellato; l’aggiudicataria ha proposto appello incidentale, riproponendo le censure escludenti sulla classificazione dei dispositivi offerti dalla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la natura della clausola del capitolato. La difesa dell’aggiudicataria sosteneva che il tempo di sgonfiaggio rilevasse solo ai fini del punteggio premiale. La Sezione respinge la tesi: la previsione del tempo inferiore a 10 secondi attribuisce concretezza e certezza all’esigenza che lo sgonfiaggio sia “rapido”, a tutela della salute del paziente in crisi cardiocircolatoria. Se la soglia non concorresse alla caratteristica minima, verrebbe meno il presupposto applicativo del criterio premiale, che premia le offerte collocate entro un range avente come limite superiore il tempo massimo delle caratteristiche minime.
Né vale richiamare la soglia di sbarramento pari a 42/70 prevista dall’art. 17.1 del Disciplinare in attuazione dell’art. 95, comma 8, del Codice: quella sanzione opera sull’inadeguatezza complessiva dell’offerta, mentre l’esclusione per difetto di una caratteristica minima scatta anche quando manchi un solo requisito. Le difficoltà di misurazione non privano la clausola della sua cogenza prescrittiva.
Passando al profilo istruttorio, la Corte rileva l’estrema laconicità dei verbali: per l’aggiudicataria è omesso finanche il tempo di sgonfiaggio registrato nella prova visione. La mancata indicazione getta un’ombra sulla verifica del requisito minimo. Gli indizi convergono: la difformità tra le indicazioni della documentazione di gara e quelle del produttore (inferiore a 15 e a 20 secondi), la misurazione di 12 secondi nella gara regionale toscana, la perizia di parte. Isolatamente deboli, questi elementi assumono rilievo in una visione di insieme, dimostrando non l’erroneità della misurazione ma la sua inattendibilità.
Su tale presupposto il Collegio dispone la verificazione, finalizzata a determinare il tempo di sgonfiaggio secondo criteri oggettivi e riproducibili. La verificazione, depositata in data 12 maggio 2025, conclude che i dispositivi offerti sono conformi al requisito in tutte le prove eseguite. La censura escludente va pertanto respinta nel merito.
Quanto all’appello incidentale, la Sezione esclude che i dispositivi dovessero essere necessariamente classificati in classe IIa: la lex specialis richiede la destinazione congiunta alla prevenzione e alla cura delle lesioni, mentre la Regola 9 dell’allegato VIII presuppone la destinazione principale alla cura delle ferite. La classificazione in classe I non integra quindi alcuna dichiarazione falsa.
Gli ulteriori motivi sui punteggi sono respinti: la Corte valorizza la poliedricità dei criteri, l’integrazione tra manutenzione ordinaria e preventiva, il carattere solo eventuale delle certificazioni ambientali e il carattere auto-giustificativo dei punteggi tecnici. Sulla nomina della commissione, il sorteggio non costituisce modalità normativamente vincolata per effetto della sospensione dell’art. 77, comma 3, d.lgs. n. 50/2016. Il termine per le operazioni è infine qualificato come ordinatorio.
Nota della Redazione
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