Sequestro all’ente nullo senza motivazione sul fumus (Cass. pen. n. 13414/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel riesame delle misure cautelari reali, il Tribunale deve annullare il provvedimento genetico quando la motivazione manca o non contiene un’autonoma valutazione degli elementi posti a fondamento della misura e di quelli offerti dalla difesa. Il giudice del riesame non può integrare una motivazione assente sul fumus dell’illecito amministrativo dell’ente. La responsabilità da reato dell’ente non può essere desunta dalla sola prova del reato presupposto, ma richiede la verifica dei criteri di imputazione propri del d.lgs. 231/2001. Il sequestro del profitto deve quindi essere motivato con riferimento alla fattispecie complessa costituita dal reato presupposto, dall’interesse o vantaggio dell’ente, dal ruolo dell’agente e dai criteri di imputazione previsti dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001. La mera ricognizione del coinvolgimento dei dipendenti nei reati presupposto non soddisfa tale onere.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in sede di riesame, aveva parzialmente riformato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di una società indagata per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 25-octies d.lgs. 231/2001, connesso a contestati delitti di riciclaggio, riducendo l’importo del profitto sottoposto a vincolo e confermando per il resto la misura.
La società ricorreva per cassazione denunciando, tra l’altro, l’assenza nel provvedimento genetico di una motivazione relativa alla commissione dei reati nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Contestava inoltre che il Tribunale del riesame avesse colmato tale lacuna mediante una propria motivazione, in violazione dei limiti posti dagli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. Con un secondo motivo deduceva altresì vizi relativi alla motivazione sul periculum in mora e alla proporzionalità della misura.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il primo motivo. Richiama il principio secondo cui le regole sull’annullamento previste dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. operano, per effetto del rinvio dell’art. 324, comma 7, anche nel riesame delle misure cautelari reali, nei limiti della compatibilità con la struttura del provvedimento. Ne deriva che il Tribunale deve annullare la misura quando il provvedimento genetico sia privo di motivazione o non contenga un’autonoma valutazione degli elementi rilevanti. Non gli è invece consentito sostituirsi al giudice che ha disposto o convalidato il vincolo integrando una motivazione inesistente.
Nel caso esaminato, il decreto genetico aveva ampiamente ricostruito le risultanze investigative relative ai reati di riciclaggio e aveva rilevato il coinvolgimento di alcune società nelle operazioni contestate. Aveva inoltre richiamato l’assenza, nella fase cautelare, di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire il rischio-reato. Secondo la Corte, tuttavia, tali elementi non costituiscono una motivazione sufficiente sul fumus dello specifico illecito amministrativo attribuito all’ente.
La responsabilità dell’ente presenta infatti autonomia giuridica rispetto al reato presupposto. Sul piano oggettivo occorre verificare non soltanto la realizzazione del reato da parte di un soggetto qualificato, ma anche la sua commissione nell’interesse o a vantaggio dell’ente; sul piano soggettivo assume rilievo la colpa di organizzazione, secondo i criteri di imputazione previsti dal d.lgs. 231/2001. Anche nella fase cautelare, il fumus deve pertanto investire questa fattispecie complessa e non può essere fatto discendere automaticamente dal coinvolgimento di dipendenti o soggetti operanti nell’ambito della società nei fatti di reato.
La motivazione del provvedimento genetico risultava quindi mancante proprio sui criteri di imputazione dell’illecito all’ente. Tale carenza non poteva essere sanata dal Tribunale del riesame. La Corte assorbe le residue censure e annulla senza rinvio sia l’ordinanza impugnata sia il decreto di sequestro preventivo, ordinando la restituzione alla società di quanto sottoposto a vincolo.
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