Il supporto con immagini di videosorveglianza è documento utilizzabile (Cass. pen. Sez. VII n. 32041 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il supporto contenente le immagini di un avvenimento storico costituisce un documento ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. e non un anonimo, il cui ingresso nel processo sarebbe vietato ex art. 240 cod. proc. pen. Al documento che riproduce un fatto storico, infatti, non sono sovrapponibili le nozioni e gli accertamenti processuali propri di una dichiarazione di scienza resa dall’autore dell’anonimo. La relativa acquisizione e valutazione non richiede, pertanto, la verifica di autenticità della fonte, rimanendo comunque soggetta al prudente apprezzamento del giudice. È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si affidi ad asserti meramente ipotetici circa il difetto di autenticità del supporto, senza prospettare specifici elementi fattuali a sostegno.
Il Fatto
Con sentenza del 16/05/2025 la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riconosceva al ricorrente Casano la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., riducendone la pena, e confermava la condanna di entrambi gli imputati per furto in abitazione. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione sia Casano sia Marino, con atti separati.
Con il primo motivo entrambi i ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 240 e 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, deducendo in via ipotetica il difetto di autenticità del supporto contenente le immagini utilizzate ai fini della condanna. Con il secondo motivo lamentavano invece la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente chiarito la natura giuridica del supporto contenente le immagini. Richiamando il principio per cui tale supporto costituisce un documento, ha escluso che possa qualificarsi come anonimo, posto che la nozione di atto anonimo, il cui ingresso nel processo è vietato, presuppone una dichiarazione di scienza formulata da un soggetto non identificabile. Le immagini, al contrario, riproducono un avvenimento storico e a esse non sono sovrapponibili le nozioni e gli accertamenti processuali tipici di una dichiarazione scritta.
Da tale premessa è conseguito il rigetto del primo motivo, fondato su asserti meramente ipotetici e non suffragati da elementi concreti, in aperto contrasto con l’onere di specificità che grava sul ricorrente. Il riferimento alla pretesa inautenticità del supporto non ha infatti trovato alcun riscontro fattuale nel ricorso.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato la manifesta infondatezza. La Corte distrettuale, con motivazione congrua e logica, aveva dato conto degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale, valorizzando in particolare i numerosi precedenti a carico del Marino. Per il Casano, invece, la doglianza era stata accolta solo in via principale con il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., con conseguente assorbimento della richiesta subordinata.
La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ha comportato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa per l’evidente inammissibilità dell’impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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