Tempo tuta e continuità assistenziale: retribuibili anche i non turnisti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25039 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
I tempi di vestizione e svestizione degli operatori sanitari costituiscono orario di lavoro retribuibile, in quanto obblighi imposti da superiori esigenze di sicurezza e igiene. Nel silenzio della contrattazione collettiva, la loro regolazione unitaria a forfait insieme ai tempi di passaggio consegne non è di per sé illegittima, trattandosi di attività contigue, reciprocamente interferenti e misurabili solo per approssimazione. Il diritto alla retribuzione di tali tempi prescinde dall’adibizione a turni o alla continuità assistenziale: rileva ciò che in concreto è accaduto, ovvero se il tempo tuta sia stato ricompreso nell’orario effettivo. Il giudicato esterno non copre la domanda quando il precedente giudizio abbia escluso l’esistenza di una regolamentazione aziendale poi invece esaminata.

Il Fatto

Alcuni infermieri dipendenti da una azienda sanitaria locale, in servizio presso un ospedale con qualifica di collaboratore professionale sanitario, hanno agito in giudizio per ottenere il pagamento della retribuzione del tempo impiegato a indossare e dismettere gli indumenti di lavoro.

Il Tribunale aveva respinto le domande. La Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato il rigetto, accogliendo preliminarmente l’eccezione di ne bis in idem rispetto a un precedente giudicato riguardante alcune lavoratrici, e riconoscendo il diritto solo a un dipendente addetto alla continuità assistenziale, nei limiti di quindici minuti desunti dai regolamenti aziendali. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi; l’azienda ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, ma nel precedente giudizio il tribunale aveva escluso la vigenza di qualsiasi regolamentazione delle operazioni di vestizione e svestizione, mentre la sentenza impugnata ha esaminato proprio la disciplina aziendale vigente. I presupposti di fatto e di diritto sono dunque diversi e il ne bis in idem è stato erroneamente applicato.

I motivi dal secondo al sesto, connessi, sono disattesi in conformità a un precedente di legittimità richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. I tempi di vestizione e svestizione e quelli di passaggio consegne possono integrare orario di lavoro da remunerare: i primi per le esigenze di sicurezza e igiene, i secondi perché connessi alla presa in carico del paziente e alla continuità terapeutica.

La definizione di orario di lavoro accolta dal d.lgs. n. 66/2003, in attuazione delle direttive europee, ricomprende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore e nell’esercizio delle sue funzioni. La Corte d’Appello non ha negato tale principio, ma ha regolato unitariamente i due tempi in un unico forfait di quindici minuti. Tale scelta non è illegittima: si tratta di attività contigue e misurabili solo per approssimazione, e la lettura estensiva dei regolamenti trova conforto in quanto poi pattuito dalla contrattazione collettiva.

Il ragionamento non regge invece per i lavoratori non adibiti alla continuità assistenziale né ad attività in turno. Ciò che conta non è l’assetto astratto degli obblighi, ma se in concreto i tempi di vestizione e svestizione siano stati ricompresi e remunerati nell’orario. La Corte territoriale, pur riconoscendo l’obbligo di indossare la divisa, ha rimesso a altra sede gli accertamenti consequenziali. La causa è quindi rinviata alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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