Tentata rapina impropria e minaccia per assicurarsi l’impunità: rigetto (Cass. pen. Sez. II n. 33415 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la rinnovazione della richiesta a seguito del dissenso (o del rigetto) può essere formulata dall’imputato, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, solo in termini diversi da quelli dell’istanza precedentemente avanzata. È configurabile il tentativo di rapina impropria quando l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità. Ai fini della attenuante del danno di speciale tenuità in relazione al delitto di rapina non basta che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico: occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona, attesa la natura plurioffensiva del reato. Per il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito esamini anche un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., prevalente e atto a determinare la decisione.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 febbraio 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia il 22 gennaio 2020 in esito a giudizio abbreviato, per il reato di tentata rapina impropria in concorso. Secondo l’accusa, il ricorrente si era introdotto con un complice presso un’abitazione privata e aveva tentato di colpire con una spranga di ferro, al fine di assicurarsi il possesso delle cose sottratte e l’impunità, i carabinieri intervenuti sul luogo.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la nullità della sentenza e dell’ordinanza che aveva disatteso l’istanza di patteggiamento; il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentata rapina impropria anziché tentato furto; il mancato riconoscimento della speciale tenuità del fatto e delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato rigettato perché complessivamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha ricostruito gli atti, ritenendo la questione di natura processuale. Il Pubblico ministero procedente aveva presentato la richiesta di giudizio immediato il 15 febbraio 2017, seguita dal decreto emesso il 22 febbraio successivo. Il 23 febbraio 2017 il ricorrente aveva formulato istanza di patteggiamento. In calce alla richiesta risultava il consenso del Pubblico ministero, ma anche il rigetto della richiesta da parte del Giudice per le indagini preliminari, provvedimento datato 1 marzo 2017.

Proprio l’esistenza di quel provvedimento — sul quale il ricorso sorvola, ma che il Tribunale aveva tenuto in conto — consente di ritenere privo di vizi il secondo rigetto di una nuova istanza di patteggiamento, avanzata sulla base di presupposti diversi rispetto alla prima. Richiamando Sez. 5, n. 21877 del 16.03.2023, Tofan, Rv. 284516-01, la Corte ha affermato che la rinnovazione della richiesta può avvenire solo in termini diversi da quelli dell’istanza precedente.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha qualificato le valutazioni della Corte territoriale come accertamenti di merito non rivedibili in sede di legittimità. Il ricorrente conosceva l’italiano, come dato atto, indipendentemente dalla successiva traduzione della sentenza, disposta solo per ragioni di opportunità. Egli aveva proferito minacce nei confronti dei carabinieri nelle stesse circostanze di tempo in cui il delitto si realizzava. La Corte ha quindi richiamato il principio di diritto secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria quando l’agente, dopo atti idonei alla sottrazione non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adopera violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità (Sez. 2, n. 35134 del 25.03.2022, Velkovic, Rv. 283847-01).

Il terzo motivo è stato dichiarato generico, perché il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza di appello, che risulta corretta in punto di diritto. La speciale tenuità del fatto nella rapina non si desume dal solo modesto valore economico del bene sottratto, ma richiede una valutazione complessiva del pregiudizio, attesa la natura plurioffensiva del reato (Sez. 2, n. 50987 del 17.12.2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20.01.2010, Uccello, Rv. 247363). Per le attenuanti generiche basta che il giudice esamini l’elemento ritenuto prevalente tra quelli dell’art. 133 cod. pen., anche solo attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato (Sez. 2, n. 23903 del 15.07.2020, Marigliano, Rv. 279549). Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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