Rescissione del giudicato e negligenza informativa dell’imputato (Cass. pen. Sez. II n. 33417 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, la dichiarazione di assenza del processo presuppone l’accertamento dell’effettiva conoscenza della vocatio in iudicium da parte dell’imputato. Dalla negligenza informativa dell’imputato, che non abbia mantenuto i contatti con il difensore di fiducia nominato in fase di indagini, non può automaticamente desumersi la volontà di sottrarsi volontariamente al processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. Il giudice della rescissione è tenuto a controlli non solo formali ma sostanziali sui dati fattuali, non potendosi accontentare della conoscenza legale del processo derivante dalla notifica presso il domiciliatario.
Il Fatto
La Corte di appello de L’Aquila ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato proposta dal condannato con sentenza del Tribunale di Pescara, divenuta irrevocabile, per il reato di ricettazione. Il giudice di merito ha ritenuto che l’istante, giudicato in assenza, avesse colposamente omesso di seguire il procedimento e il processo, non contattando il difensore di fiducia per informarlo della nomina e concordare la difesa.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Ha evidenziato, tra l’altro, che il difensore domiciliatario non aveva presenziato alle udienze né informato l’assistito degli eventi processuali, ammettendo un proprio errore, e che la nomina fiduciaria risaliva al verbale di identificazione a seguito di fermo, con elezione di domicilio presso lo studio del professionista.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Il Collegio ha richiamato la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l’effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla negligenza informativa dell’imputato la volontà di sottrarvisi.
La Corte ha citato Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, che ha annullato un’ordinanza di rigetto in una fattispecie analoga, nella quale l’istante era stato giudicato in assenza dopo aver eletto domicilio presso il difensore di fiducia, che non aveva partecipato al processo ed era stato deferito al Consiglio dell’Ordine per abbandono della difesa. Si è ribadito che la nomina fiduciaria in fase di indagini non dimostra la conoscenza della chiamata in giudizio, poiché il giudice della rescissione non incontra limitazioni nella conduzione dell’accertamento.
Il Collegio ha richiamato anche Sez. Un. n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, che impone controlli sostanziali sui dati fattuali da cui desumere la conoscenza del processo. In applicazione di tali principi, la Corte ha richiamato Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, dep. 2024, P.m. c/Lleshi e Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Olguin, concludendo che la mancanza di conoscenza non può ritenersi “colpevole”.
È stata inoltre valorizzata Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Fal Cheickh, secondo cui la negligenza informativa dell’imputato che non abbia mantenuto i contatti con il difensore non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Il principio ha ricevuto conferma con Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito.
La Corte ha rilevato che la decisione impugnata presenta un accentuato formalismo: la Corte di appello non ha preso in considerazione tutte le circostanze dedotte nell’istanza di rescissione, idonee a far desumere la mancata effettiva conoscenza del processo. Il provvedimento è stato quindi annullato con rinvio alla Corte di appello de L’Aquila, in diversa composizione, per il riesame nel merito alla luce dei principi esposti.
Nota della Redazione
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