Bancarotta documentale fraudolenta: il dolo specifico si desume dalla condotta omissiva (Cass. pen. Sez. I n. 33414 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’omessa tenuta delle scritture contabili integra la fattispecie dell’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. e non quella della bancarotta semplice di cui all’art. 217 legge fall., quando la condotta omissiva sia sorretta dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. Tale scopo può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l’elemento soggettivo. Incombe sull’amministratore cessato, nei cui confronti sia provata l’omessa tenuta delle scritture relative al periodo dell’incarico, l’onere di dimostrare l’avvenuta consegna delle stesse al nuovo amministratore subentrante.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine dalla condanna inflitta in primo grado a un amministratore per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La sentenza di secondo grado aveva ridotto la durata delle pene accessorie, confermando nel resto la pronuncia di condanna.
Investita del ricorso, la Cass. pen. aveva annullato la decisione con rinvio, rilevando lacune motivazionali in punto di dolo specifico: i giudici di merito non avevano agganciato il meccanismo di transito dei lavoratori a evidenze probatorie specifiche, quanto al numero dei dipendenti e al momento temporale. In sede di giudizio di rinvio la corte territoriale confermava la condanna, e il ricorrente ha nuovamente proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta due motivi. Con il primo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale in ordine all’elemento soggettivo e la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., sostenendo che la corte di rinvio avrebbe integrato la motivazione senza valutare organicamente le deduzioni difensive. Con il secondo, deduce la configurabilità della bancarotta semplice di cui all’art. 217 legge fall. in luogo di quella fraudolenta, con conseguente intervenuta prescrizione.
Il ricorso è dichiarato infondato. La Corte rileva che la sentenza rescindente non aveva censurato il meccanismo di transito dei lavoratori, ma l’inidoneità dello stesso a esprimere il dolo specifico. La corte territoriale, con motivazione puntuale, ha integrato il compendio indicando specificamente otto lavoratori transitati dalla società fallita a una società riconducibile all’imputato, la riconducibilità di quest’ultima, la sussistenza dei debiti previdenziali nel periodo dell’incarico e l’omessa consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore.
Sul punto la Corte richiama il principio per cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell’amministratore cessato, nei cui confronti sia provata l’omessa tenuta delle scritture relative al periodo dell’incarico, dimostrare l’avvenuta consegna al subentrante (Sez. V n. 55740 del 25.09.2017). La sentenza impugnata ha dato conto che la mancata consegna ha reso non recuperabili i crediti previdenziali, ammessi al passivo.
La Corte conferma poi la distinzione tra occultamento e fraudolenta tenuta delle scritture: il primo, per cui è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, costituisce fattispecie autonoma e alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta, ipotesi a dolo generico (Sez. V n. 18634 del 01.02.2017; Sez. V n. 26379 del 05.03.2019). L’omessa tenuta della contabilità interna integra il reato fraudolento, e non quello semplice, quando lo scopo dell’omissione è di impedire la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez. V n. 18320 del 07.11.2019).
Tale scopo può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l’elemento soggettivo. Ciò vale anche per l’omessa tenuta parziale, riconducibile all’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., occorrendo che la condotta omissiva sia sorretta da dolo specifico, altrimenti risultando impossibile distinguerla dalla bancarotta semplice documentale (Sez. V n. 42546 del 07.11.2024; Sez. V n. 25432 dell’11.04.2012). La corte territoriale ha escluso l’atteggiamento di semplice negligenza in capo al ricorrente, dando corretta applicazione ai principi richiamati.
Nota della Redazione
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