La sospensione feriale dei termini si applica anche al termine per impugnare (Cass. pen. Sez. VI n. 7206 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione avverso la sentenza la cui motivazione sia stata depositata entro il termine indicato dal giudice ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen. decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il deposito, non computandosi il dies a quo ex art. 172, comma 4, cod. proc. pen. Nel calcolo di detto termine deve applicarsi la sospensione feriale dei termini processuali prevista dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, la quale riguarda anche i termini delle parti e, quindi, il termine per proporre impugnazione. È, pertanto, tempestivo l’appello proposto entro il termine così determinato, maggiorato del periodo di sospensione.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’imputato, ritenendolo tardivo. La sentenza di primo grado era stata pronunciata il 3 maggio 2023 e la motivazione depositata il 29 giugno 2023, nel rispetto del termine di sessanta giorni indicato dal giudice. L’imputato aveva proposto personalmente appello il 13 settembre 2023. I giudici dell’appello individuavano nel 18 agosto 2023 il termine ultimo per impugnare e dichiaravano, quindi, l’atto tardivo.

Avverso tale ordinanza l’imputato, per il tramite del difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per la mancata considerazione della sospensione feriale dei termini. Il difensore depositava altresì conclusioni scritte con cui ribadiva il contenuto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando l’errore di calcolo compiuto dalla Corte territoriale. Ha ricordato che, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il termine per impugnare è di quarantacinque giorni, decorrenti dalla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione. Nel calcolo non si computa il dies a quo, sicché il termine decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito.

La Corte ha evidenziato che l’art. 1 della legge n. 742/1969 stabilisce la sospensione di diritto dei termini processuali dal 10 al 31 agosto, con conseguente ripresa del decorso dalla fine del periodo di sospensione. Ha richiamato, sul punto, il precedente delle Sezioni Unite n. 42361 del 2017, secondo cui la sospensione feriale riguarda i termini delle parti, tra i quali rientra quello per proporre impugnazione.

Nel caso di specie, il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione, decorrente dalla pronuncia del 3 maggio 2023, scadeva il 2 luglio 2023. Il termine di quarantacinque giorni per l’appello decorreva, quindi, dal 3 luglio 2023. Considerata la sospensione feriale dal 10 al 31 agosto, dal 3 al 31 luglio erano decorsi ventinove giorni, mentre i residui sedici giorni andavano computati a partire dal 10 settembre 2023, con scadenza al successivo 16 settembre.

L’appello proposto il 13 settembre 2023 era, pertanto, tempestivo. L’ordinanza impugnata risultava viziata da un calcolo erroneo per la mancata applicazione della sospensione feriale. La Corte ha, quindi, annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio di appello.

Nota della Redazione

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