Riabilitazione della qualificazione originaria nei limiti cognitivi della pena (Cass. pen. Sez. 5 n. 14971 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tentato omicidio, l’accertamento dell’idoneità degli atti deve essere compiuto secondo il criterio della prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all’agente al momento della condotta, e per distinguere il delitto tentato dalle lesioni personali occorre avere riguardo sia all’atteggiamento psicologico sia alla potenzialità lesiva dell’azione, desumibili dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dello strumento e dalle modalità dell’atto lesivo. La mancata produzione dell’evento letale, determinata da un fattore accidentale ed imprevedibile che si inserisce nella dinamica, non esclude il dolo omicidiario. Nel giudizio di rinvio, il giudice, conformandosi al dictum della Corte di cassazione, può ripristinare la qualificazione giuridica del fatto e, nel quantificare la pena, non eccede i limiti di cognizione se la conferma nel minimo edittale è frutto di una valutazione motivata e non meramente adesiva.

Il Fatto

L’imputato, in sede di giudizio abbreviato, era stato condannato per tentato omicidio. La Corte d’appello, in riforma, aveva riqualificato il fatto come lesioni personali, ma la Cassazione aveva annullato con rinvio per vizi motivazionali, in particolare per la mancata valorizzazione di alcuni elementi probatori come le dichiarazioni della moglie della persona offesa e di un testimone, decisivi per valutare l’idoneità dell’azione e l’animus necandi.

Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Trento aveva ripristinato la qualificazione originaria, confermando la pena inflitta in primo grado. L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’eccesso dai limiti funzionali del giudizio di rinvio e l’omessa autonoma valutazione sanzionatoria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. In relazione al primo motivo, ha chiarito che la Corte territoriale aveva correttamente applicato il criterio della prognosi postuma, valutando l’azione in base alla situazione che si presentava all’imputato, che, dopo un diverbio, aveva accelerato con l’auto contro la persona offesa, colpendola alle gambe solo per un balzo tempestivo di quest’ultima. La circostanza che l’urto non avesse avuto conseguenze più gravi dipendeva da un fattore accidentale e imprevedibile, non idoneo a escludere il dolo omicidiario.

La Corte ha evidenziato che l’entità dell’urto, comprovata dallo spostamento di un’altra autovettura di circa un metro e mezzo, e l’effetto sorpresa su cui l’imputato aveva fatto affidamento, erano indici della potenzialità lesiva dell’azione di investimento, prevalente rispetto alla mera sede corporea attinta. Ha quindi ritenuto non atomistica la lettura del compendio probatorio operata dalla Corte del rinvio, che si era attenuta alle coordinate della sentenza di annullamento.

Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha escluso la violazione dei limiti funzionali del giudizio di rinvio. La Corte territoriale si era conformata al dictum, valorizzando le dichiarazioni della moglie della persona offesa e del testimone, e aveva legittimamente ripristinato la qualificazione originaria. La determinazione della pena è stata ritenuta coerente con i criteri dell’art. 133 c.p., essendo stata quantificata nel minimo edittale con motivazione che dava conto della natura dei mezzi, delle modalità dell’azione, dell’intensità del dolo e della condotta susseguente al reato.

Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato, in quanto la motivazione sulla pena non era meramente adesiva ma esplicitava il criterio adoperato, con riferimento alla natura, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e alle modalità dell’azione, nonché alla personalità del reo e alla condotta successiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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