Determinazione autonoma delle pene accessorie nella bancarotta fraudolenta (Cass. pen. Sez. I n. 14975 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, regio decreto n. 267/1942 nella parte in cui prevedeva pene accessorie fisse nella durata di dieci anni, il giudice è tenuto a determinare la durata delle pene accessorie con valutazione autonoma rispetto alla commisurazione della pena detentiva, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., entro il massimo edittale di dieci anni. L’obbligo di motivazione si atteggia con tanto maggiore rigore quanto più ampio è lo scostamento dalla pena principale o quanto più elevato è il quantum stabilito. La sospensione condizionale della pena, ai sensi degli artt. 163 e 165 cod. pen., non può essere concessa in assenza di risarcimento del danno quando la sentenza di condanna non lo esclude espressamente, né rilevano le circostanze meramente dedotte e non comprovate dal ricorrente.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, pronunciando in sede di rinvio, aveva riconosciuto all’imputato — condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva ex artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, e 219, secondo comma, n. 1, regio decreto n. 267/1942 — l’ulteriore attenuante di cui all’art. 219, ultimo comma, stessa legge, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione e riducendo di conseguenza la durata delle pene accessorie. Il giudice d’appello aveva invece rigettato la richiesta di sospensione condizionale della pena, valorizzando la precedente condanna a pena sospesa, l’assenza di risarcimento del danno ex art. 165 cod. pen. e la sussistenza di ulteriori precedenti penali. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea determinazione della durata delle pene accessorie, ancorata alla misura della pena principale, e l’illegittimo diniego del beneficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, richiamando la sentenza Corte cost. n. 222 del 2018 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, legge fallimentare nella parte in cui prevedeva le pene accessorie per una durata fissa di dieci anni anziché “fino a dieci anni”. Con tale pronuncia il Giudice delle leggi ha escluso che alla declaratoria di illegittimità potesse conseguire l’automatica applicazione della regola residuale di cui all’art. 37 cod. pen., che avrebbe sostituito un automatismo con un altro, risultando distonica rispetto alla ratio legis di particolare severità sottesa alla disciplina del 1942 e al contempo lesiva della finalità rieducativa della pena.
La Corte ha quindi enunciato il principio per cui, in seguito alla pronuncia additiva della Consulta – che ha esteso alle pene accessorie della bancarotta fraudolenta il regime già previsto dagli artt. 217 e 218 legge fallimentare – il giudice di merito è tenuto a determinare la durata delle stesse con valutazione effettivamente disgiunta e autonoma rispetto alla commisurazione della pena detentiva, potendo la prima risultare anche maggiore della seconda, purché entro il limite massimo di dieci anni. Il percorso motivazionale deve essere tanto più articolato quanto più ampio è lo scostamento tra i due segmenti sanzionatori.
Applicando tali coordinate al caso di specie, la Corte ha ritenuto incensurabile la motivazione della sentenza impugnata: il giudice d’appello aveva infatti soppesato la modesta gravità della condotta e solo successivamente aveva equiparato la durata delle pene accessorie alla esigua entità della pena detentiva, senza incorrere in alcun automatismo. Quanto alla sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto assorbente il rilievo relativo al mancato risarcimento del danno ex art. 165, secondo comma, cod. pen., rilevando come le allegazioni difensive – sulla chiusura della procedura fallimentare e sul versamento spontaneo di mille euro – fossero mere e non comprovate, degradando ad asserzioni assertive non verificabili in sede di legittimità.
La Corte ha infine escluso ogni vizio logico nella valutazione prognostica sfavorevole formulata dal giudice di merito, fondata sui precedenti penali dell’imputato, precisando che la natura pecuniaria delle sanzioni irrogate non priva detti precedenti di rilevanza ai fini del giudizio di cui all’art. 163 cod. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 37 c.p. – Pene accessorie temporanee: durata
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 163 c.p. – Sospensione condizionale della pena
- Art. 165 c.p. – Obblighi del condannato