Revoca parità scolastica: previa diffida e motivazione sulle controdeduzioni (TAR Lazio n. 9732 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di revoca del riconoscimento della parità scolastica, disciplinato dall’art. 3 del d.m. n. 267/2007 e dall’art. 5 del d.m. n. 83/2008, si configura come un procedimento a contraddittorio rafforzato, che impone all’Amministrazione, prima di disporre la revoca, di invitare la scuola a regolarizzare le irregolarità o a ripristinare i requisiti mancanti entro un termine. La revoca costituisce una misura di extrema ratio, che incide su diritti costituzionalmente protetti. Nei provvedimenti di revoca, l’Ufficio Scolastico Regionale ha l’onere di dare analiticamente conto dell’insufficienza delle controdeduzioni e dei documenti prodotti dall’istituto, non potendosi limitare a ribadire acriticamente gli esiti della relazione ispettiva. Il mancato esame delle osservazioni presentate dalla scuola configura un difetto di istruttoria che si riverbera sul piano motivazionale e determina l’illegittimità del provvedimento di revoca.
Il Fatto
Un istituto scolastico paritario di Udine ha impugnato i decreti con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha disposto, per l’anno scolastico 2025/2026, la revoca del riconoscimento della parità scolastica per alcuni indirizzi di studio. La revoca era stata disposta all’esito di un accertamento ispettivo, avviato nel marzo 2025, che aveva evidenziato diverse criticità relative al funzionamento didattico e amministrativo dell’istituzione scolastica. A seguito del preavviso di revoca del 25 luglio 2025, la scuola aveva presentato un dettagliato riscontro, con nota del 23 agosto 2025, contestando la sussistenza delle irregolarità o documentando l’avvenuto superamento delle stesse. L’Amministrazione, dopo un ulteriore accertamento ispettivo svolto il 26 agosto 2025, ha tuttavia disposto la revoca con decreti del 29 agosto 2025. Il ricorso è stato accolto con ordinanza cautelare, confermata in appello dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto assorbente la censura relativa al difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati, alla luce del procedimento disciplinato dall’art. 5 del d.m. n. 83/2008 e dall’art. 3 del d.m. n. 267/2007. Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, evidenziando come la revoca della parità scolastica incida su diritti fondamentali all’istruzione e allo studio, tutelati dagli articoli 33 e 34 Cost., e come la relativa procedura preveda un meccanismo che impone all’Amministrazione, sia in caso di irregolarità di funzionamento sia in caso di sopravvenuta carenza di requisiti, di invitare la scuola a regolarizzare entro un termine prima di poter disporre la revoca.
La Corte ha qualificato il procedimento di revoca come un procedimento a contraddittorio rafforzato, che prescrive un’interlocuzione con l’istituto scolastico che va oltre il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Tale peculiare articolazione in funzione di garanzia deve trovare evidenza nel provvedimento finale, che deve dare atto di aver preso in debita considerazione le controdeduzioni formulate dalla scuola, accertando in concreto la mancata cessazione della situazione di irregolarità. L’onere motivazionale è quindi rafforzato: l’Amministrazione non può limitarsi a tenere ferme le originarie contestazioni senza adeguata motivazione, ma deve controdedurre specificamente e analiticamente rispetto alle osservazioni dell’istituto.
Nella fattispecie, il TAR ha rilevato che l’USR aveva formulato la contestazione solo il 25 luglio 2025, a conclusione di un’istruttoria avviata a marzo, lasciando alla scuola un tempo limitato per la regolarizzazione. Dopo il riscontro dell’istituto del 23 agosto 2025, che per ciascuna delle 23 irregolarità contestate forniva elementi sulla loro insussistenza o sul loro superamento, l’Amministrazione ha svolto un accertamento ispettivo il 26 agosto e ha disposto la revoca il 29 agosto, senza effettuare un concreto accertamento della mancata cessazione delle irregolarità e senza fornire una motivazione analitica sull’insufficienza delle controdeduzioni.
Il Collegio ha esaminato puntualmente le contestazioni, riscontrando che per diverse di esse l’Amministrazione non aveva considerato gli elementi forniti dalla scuola: la disponibilità di aule aggiuntive, la regolarizzazione dei laboratori, gli attestati di formazione del personale, i documenti sulla vulnerabilità sismica, la conformazione dei quadri orari e le dichiarazioni relative agli esami di idoneità. Ha quindi concluso che i provvedimenti impugnati si fondavano acriticamente sugli esiti della relazione ispettiva, senza valutare la gravità e l’eventuale sanabilità delle irregolarità nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti.
Il difetto di istruttoria, inteso come mancato o insufficiente esame della nuova documentazione prodotta, si è riverberato sul piano motivazionale, inficiando la legittimità dei provvedimenti. Il TAR ha inoltre censurato la scelta dell’Amministrazione di concentrare la parte centrale del procedimento in un periodo feriale e a ridosso dell’avvio dell’anno scolastico, nonostante l’attività ispettiva fosse stata avviata a marzo, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti di revoca e integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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