Terapia ABA nei LEA ma erogazione subordinata alla valutazione tecnica della ASL (TAR Calabria n. 1442 del 10.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale mediante metodologia ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza a norma dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, in attuazione della legge n. 134/2015. L’effettiva erogazione della prestazione a carico del servizio sanitario non costituisce tuttavia oggetto di un diritto soggettivo perfetto: presuppone la valutazione di discrezionalità tecnica dell’azienda sanitaria in ordine alle condizioni clinico-diagnostiche del paziente e alla metodologia più adeguata. Spetta all’amministrazione, previa attività diagnostica, prescrivere e aggiornare il piano riabilitativo individuale. Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nell’individuazione delle terapie, essendo precluso il sindacato sostitutivo dall’art. 34, comma 2, c.p.a. Il rimborso delle spese sostenute presuppone una condotta illecita dell’azienda sanitaria, che non sussiste quando l’assistito non si sia rivolto alle strutture competenti secondo le modalità previste.

Il Fatto

Il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico e riconosciuto portatore di handicap grave, ha intrapreso dal 2019 un percorso di trattamento con metodo ABA presso una struttura riabilitativa, con benefici significativi. Gli elevati costi hanno consentito alla famiglia di acquistare prestazioni per sole quattro ore settimanali, benché il personale specializzato avesse suggerito un intervento sino a trentasei ore.

I genitori hanno invitato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza a riconoscere il diritto del minore all’erogazione diretta o indiretta del trattamento sino alla maggiore età e al rimborso delle spese sostenute. L’azienda ha risposto che le prestazioni riabilitative sono erogate tramite i propri servizi, con accesso attraverso il PUA e valutazione dell’UVM, segnalando un centro accreditato ove gli utenti possono rivolgersi. I genitori hanno impugnato la nota e chiesto la condanna dell’azienda.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Tribunale afferma la propria giurisdizione esclusiva, richiamando Cass. Civ., Sez. Un., 20 gennaio 2022, n. 1781: la domanda di una specifica prestazione sanitaria a carico del servizio sanitario rientra nell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., ove sia richiesta l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, rinvenibile anche nell’omissione sulla richiesta dell’interessato.

Nel merito, il Collegio riconosce che il metodo ABA rientra tra i LEA, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8708) e da una precedente pronuncia dello stesso Tribunale (TAR Calabria, Sez. II, 18 marzo 2024, n. 424). Deve pertanto essere garantito l’effettivo trattamento, anche mediante erogazione indiretta, quale prestazione di risultato.

Il Tribunale richiama inoltre il principio per cui le prestazioni necessarie e urgenti, anche se rese in strutture non convenzionate e senza previa autorizzazione, sono a carico del servizio sanitario (Cass. Civ., Sez. III, 12 luglio 2023, n. 1993), principio applicato anche all’assistenza con metodo ABA.

Da ciò non deriva però un diritto soggettivo perfetto. Non spetta al paziente né al giudice individuare e prescrivere le terapie: è obbligo dell’azienda sanitaria, previa attività diagnostica, determinare gli interventi necessari e prescrivere il trattamento riabilitativo individuale, sulla base delle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità. Il piano è sottoponibile a sindacato giurisdizionale mediante autonoma impugnativa, e l’inerzia è contrastabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a.

Nel caso concreto i ricorrenti non hanno allegato né dimostrato di essersi rivolti alle strutture competenti, mancando persino una prescrizione medica del trattamento ABA. La nota impugnata non nega la terapia né impone una struttura difficilmente raggiungibile: indica solo le modalità di presa in carico. Il ricorso è pertanto rigettato, anche per la domanda di rimborso, difettando una condotta illecita dell’amministrazione. Il Tribunale dichiara il proprio difetto di sindacato sostitutivo ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. e compensa le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *