Terapia ABA nei LEA ma erogazione subordinata alla valutazione tecnica dell’ASL (TAR Calabria n. 1441 del 10.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale mediante metodologia ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza a norma dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, in attuazione della legge n. 134/2015. L’effettiva erogazione della prestazione a carico del servizio sanitario non costituisce però oggetto di un diritto soggettivo perfetto. Essa presuppone una valutazione di discrezionalità tecnica dell’azienda sanitaria in ordine alle condizioni clinico-diagnostiche del paziente, alla metodologia più adeguata e alla consistenza delle prestazioni. Al giudice amministrativo è precluso sostituirsi all’amministrazione, potendo il piano terapeutico essere contestato con autonoma impugnativa o con ricorso avverso l’inerzia ai sensi dell’art. 117 c.p.a.. Il rimborso delle spese sostenute in strutture non convenzionate presuppone l’urgenza delle prestazioni e l’assenza di una condotta illecita dell’amministrazione.
Il Fatto
Un minore affetto da disturbo dello spettro autistico, con riconoscimento di handicap grave e indennità di accompagnamento, aveva intrapreso dal 2019 un percorso di trattamento con metodo ABA presso una struttura privata, con benefici ma con costi tali da limitare le prestazioni a quattro ore settimanali, a fronte delle trentasei indicate dal personale specializzato.
I genitori hanno invitato l’ASP di Cosenza a riconoscere il diritto del figlio all’erogazione diretta o indiretta della terapia fino alla maggiore età, con presa in carico delle spese sostenute e future. L’azienda ha risposto indicando le modalità di accesso ai percorsi riabilitativi, attraverso il Pua e la valutazione dell’UVM, e segnalando un centro accreditato operante nel territorio. I genitori hanno impugnato la nota chiedendo la condanna dell’azienda.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto affirmato la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, richiamando l’orientamento di Cass. Civ., Sez. Un., n. 1781 del 2022: la richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del servizio sanitario appartiene alla giurisdizione in materia di servizi pubblici ex art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., quando è richiesta l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, ravvisabile anche nell’omissione provvedimentale.
Nel merito, il Collegio ha riconosciuto che il metodo ABA rientra tra i LEA, richiamando la propria precedente pronuncia (TAR Calabria, Sez. II, n. 424 del 2024) e Cons. Stato, Sez. III, n. 8708 del 2023. Deve perciò essere garantito l’effettivo trattamento, dovendosi ritenere che le prestazioni, anche mediante erogazione indiretta, concorrano a realizzare la prestazione di risultato rappresentata dal riconoscimento del trattamento nei livelli essenziali.
Il Tribunale ha però precisato che non spetta al paziente né al giudice individuare e prescrivere le terapie. È obbligo dell’azienda sanitaria, previa attività diagnostica, determinare gli interventi necessari e prescrivere il trattamento riabilitativo individuale, aggiornandolo sulla base delle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità. L’accesso ai percorsi assistenziali non è dunque oggetto di un diritto soggettivo perfetto, ma presuppone una verifica rientrante nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione.
Nel caso concreto i ricorrenti non hanno allegato né dimostrato di essersi rivolti alle strutture competenti dell’ASP, né è documentata una prescrizione medica relativa al trattamento ABA. La nota impugnata non nega la somministrazione della terapia, ma indica soltanto le modalità di presa in carico. Il ricorso è stato pertanto rigettato: sul piano processuale, in assenza di esercizio dei poteri amministrativi, il Tribunale non può sostituirsi all’amministrazione ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a..
Anche la domanda di rimborso è stata respinta, non essendovi allo stato una condotta illecita dell’amministrazione, alla quale i ricorrenti non risultano essersi adeguatamente rivolti. Nessuna pronuncia sulle spese, per la mancata costituzione dell’azienda.
Nota della Redazione
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