No soccorso istruttorio per dichiarazione riserva posto concorso scuola (TAR Lombardia n. 1577 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali pubbliche l’indicazione dei titoli di riserva costituisce onere del candidato, il quale è unico a conoscere gli elementi fattuali da sottoporre alla valutazione dell’amministrazione. L’auto-responsabilità del dichiarante esclude l’attivazione del soccorso istruttorio, non essendo configurabile un potere-dovere dell’amministrazione di integrare la domanda o di reperire d’ufficio la documentazione attestante lo status dichiarato. La dichiarazione resa oltre il termine di presentazione della domanda non vale a regolarizzare la stessa, ma ne costituisce integrazione non consentita, in ragione della perentorietà dei termini e del rispetto della par condicio tra i candidati. Il titolo di preferenza e quello di riserva rispondono a presupposti e finalità distinti, sicché l’indicazione dell’uno non equivale alla dichiarazione dell’altro né può supplirvi.

Il Fatto

La ricorrente, docente di scuola primaria immessa in ruolo con riserva a partire dall’anno scolastico 2016/2017 e a tempo indeterminato, ha partecipato al concorso straordinario bandito con D.D.G. n. 1546/2018 per l’assunzione a tempo indeterminato su posto comune nella scuola dell’infanzia e primaria in Lombardia. Nella domanda, inoltrata attraverso il sistema informatico POLIS, ha indicato il proprio stato di invalidità tra i titoli di preferenza e non tra i titoli di riserva ai sensi della legge n. 68/1999.

Collocata al posto 3118 con punti 53 nella graduatoria finale, ha chiesto all’amministrazione, con e-mail e diffida del luglio 2019, la rettifica della dichiarazione, allegando per la prima volta la documentazione attestante l’invalidità. Non ottenuto il riconoscimento della riserva di posto, ha impugnato la graduatoria deducendo la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 e dell’art. 71, comma 3, d.P.R. n. 445/2000 per mancato soccorso istruttorio, dell’art. 16, comma 1, d.P.R. n. 487/1994 per la conoscenza dello status in virtù del precedente rapporto lavorativo e dell’art. 4 del bando.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina direttamente il merito in applicazione del principio della ragione più liquida, rilevata l’assenza di deduzioni delle parti sull’interesse alla decisione. Il ricorso è infondato.

Il bando richiedeva, ai fini delle quote riservate ai soggetti di cui alla legge n. 68/1999, una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità penale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, concernente lo status di invalidità e lo stato di disoccupazione. Il beneficio spetta infatti ai soggetti disoccupati o occupati a tempo determinato. La ricorrente, occupata a tempo indeterminato, non ha mai reso tali dichiarazioni, né in sede di domanda né in sede di richiesta di rettifica: ha fatto valere l’invalidità solo quale titolo di preferenza, unico titolo al quale poteva ragionevolmente aspirare.

Non vi è dunque spazio per interrogarsi sull’onere di soccorso istruttorio o sul reperimento d’ufficio della certificazione. È l’interessata a dover indicare le circostanze di salute e occupazionali che legittimavano la riserva, in applicazione del principio di auto-responsabilità del candidato.

Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2021, n. 7815: l’indicazione dei titoli è elemento della domanda e la sua carenza non può essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza, altrimenti si consentirebbe non una regolarizzazione ma un’integrazione della domanda, vietata in ragione della perentorietà dei termini e della par condicio. Nemmeno il possesso dei titoli da parte dell’amministrazione esonera dall’esatta indicazione degli estremi nella domanda.

Infondato è anche il terzo motivo: le due dichiarazioni hanno finalità e presupposti diversi, ben potendo coesistere uno status di invalidità idoneo a garantire un titolo di preferenza ma non un posto nella quota dei riservisti, per la quale è necessaria la condizione di disoccupazione o occupazione a tempo determinato, sulla quale il ricorso non argomenta. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in considerazione del tempo trascorso, della limitata attività difensiva e della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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