Sanzione disciplinare lieve non giustifica l’esclusione dall’avanzamento (TAR Lombardia n. 116 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contegno del militare che, pur inopportuno e di dubbio gusto, si sostanzi in parole di per sé non offensive né irriguardose e in una mancata adesione a un mero invito del superiore non integra gli estremi dell’illecito disciplinare, difettando la voluntas colpevole e il concreto disvalore richiesti per ledere l’immagine e il prestigio dell’Istituzione. La legittimità della sanzione disciplinare presuppone un accertamento effettivo sulla natura della condotta, che va garantito mediante l’immediato chiarimento dei fatti: la preclusione di tale possibilità vizia il giudizio di riprovevolezza. La caducazione della sanzione determina, in via derivata, l’illegittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di avanzamento fondato su di essa, per il nesso di presupposizione-consequenzialità che li avvince. In tema di competenza, il foro speciale del pubblico impiego si radica nel luogo della sede di servizio effettivo al momento della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso un reggimento con sede in Milano, impugnava la nota con cui era stato rigettato il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare della “consegna di rigore” di un giorno, nonché il provvedimento di irrogazione della stessa. La sanzione traeva origine da un episodio avvenuto a Roma durante un servizio di ordine pubblico: il militare avrebbe rivolto a una funzionaria di Polizia presenti sul posto espressioni ritenute ironiche e provocatorie in merito alla durata dell’impiego.

Con successivi motivi aggiunti il ricorrente impugnava il verbale con cui era stato giudicato non idoneo all’avanzamento al grado superiore, provvedimento motivato esclusivamente sulla base della sanzione disciplinare irrogata. L’Amministrazione si costituiva eccependo l’incompetenza territoriale e l’inammissibilità dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’esame del ricorso introduttivo, il cui accoglimento riverbera effetti sull’atto consequenziale. I fatti posti a fondamento della sanzione, pur denotando un contegno “poco opportuno”, non assumono un grado di concreto ed effettivo disvalore tale da giustificare il provvedimento, peraltro foriero di pesanti conseguenze sulla carriera del militare.

Il contegno si è inverato nell’avvicinarsi, a fine servizio, ai funzionari di polizia e nell’esprimere parole che, considerate di per sé, non risultano offensive né irriguardose. Nella stessa decisione di reiezione del ricorso gerarchico l’espressione è qualificata come “ironica e amara espressione di insoddisfazione personale”, inopportuna ma priva di quel disvalore che solo può giustificare l’adozione del provvedimento. Non emerge alcuna voluntas colpevole, a titolo di dolo o di colpa, volta a ledere l’Autorità e il prestigio.

Rilievo centrale assume la preclusione del chiarimento. Dalla relazione di servizio emerge che il superiore del ricorrente esperì due tentativi di ricomposizione, reiteratamente disattesi dai funzionari della Polizia di Stato. Aver impedito tale possibilità ha mantenuto sull’accaduto un margine di opinabilità, non consentendo di attribuire alle parole la oggettiva connotazione di disvalore necessaria a sorreggere il giudizio di riprovevolezza. L’unicità dell’episodio conferma la sua irrilevanza disciplinare.

Quanto alle eccezioni, il Collegio ritiene sussistente la competenza del TAR Lombardia. Il foro speciale del pubblico impiego ex art. 13, comma 2, cod. proc. amm. presuppone l’attuale sussistenza del rapporto, con radicamento nella sede di servizio effettivo al momento della domanda, individuata in Milano. La competenza si fonda altresì sulla connessione per accessorietà ex art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm., che vede la causa principale attrarre quella accessoria. Il provvedimento di esclusione, motivato solo sul presupposto della sanzione, ne assume carattere consequenzialmente necessitato.

Superate le eccezioni di inammissibilità — il quadro di avanzamento costituendo mero riflesso generale della determinazione individuale, senza controinteressati — il Collegio accoglie i motivi aggiunti. Dall’illegittimità del provvedimento disciplinare discende, in via derivata, quella dell’esclusione dall’avanzamento, per l’irrefragabile nesso di presupposizione-consequenzialità: simul stabunt, simul cadent. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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