Terapia ABA al minore autistico, illegittimo lo sdoppiamento del trattamento (TAR Campania n. 3637 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento riabilitativo del minore con disturbo dello spettro autistico deve essere individuato caso per caso, calibrando le scelte terapeutiche sulle esigenze del singolo paziente e non su esigenze organizzative dell’amministrazione sanitaria. Lo sdoppiamento in due contratti distinti di un unico trattamento ABA, con esclusione delle ore di logopedia e psicomotricità in ambiente strutturato, è inappropriato e non adeguatamente motivato, poiché riduce i benefici attesi dagli interventi. La pretesa di erogare le prestazioni solo nei contesti di vita non risponde alle Linee Guida, che raccomandano un contesto isolato di interazione uno a uno con il terapeuta. Il sindacato giurisdizionale resta nei limiti delle scelte connotate da ampia discrezionalità, ma non copre la contraddittorietà tra la necessità del trattamento e la sua frammentazione.

Il Fatto

Il ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su un minore autistico, impugnava davanti al TAR Campania il progetto ABA e il PTRI predisposti dall’ASL e dal distretto sanitario, con i quali il trattamento veniva sdoppiato: dieci ore settimanali, di cui sei domiciliari e quattro scolastiche, in un contratto, e due ore di logopedia in un distinto contratto ex art. 26 L.R. n. 833/78 di durata di centottanta giorni. In precedenza il minore svolgeva il programma con dodici ore settimanali, comprensive delle ore ambulatoriali, presso un centro accreditato con il SSN.

La famiglia censurava l’eliminazione delle ore cosiddette ambulatoriali, riconducendola alla delibera con cui l’azienda sanitaria aveva escluso per tutti gli assistiti le prestazioni in ambiente strutturato. Chiedeva l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, del diritto del minore a un trattamento unico e non frazionato. L’ASL resistente insisteva per il rigetto, richiamando una precedente sentenza del TAR Campania che aveva ritenuto legittima la scelta aziendale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione dell’amministrazione, che invocava il giudicato formatosi sulla precedente pronuncia. Il rilievo è respinto: la decisione era intervenuta tra soggetti solo parzialmente coincidenti, e perché una sentenza possa dirsi contraria a un precedente giudicato occorre identità di soggetti ed oggetto, con concordanza strutturale degli elementi del secondo giudizio rispetto al primo (richiamata Cons. Stato, sez. V, n. 5518 del 2001).

Nel merito il Tribunale aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato che ha riformato una precedente pronuncia della sezione quinta del medesimo TAR su un ricorso analogo (Cons. Stato, sez. III, n. 3198 del 2025, e n. 3209 del 2025). Secondo tale indirizzo, le evidenze scientifiche e le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità impongono di calibrare le scelte terapeutiche sulle caratteristiche del singolo paziente.

Le Linee Guida subordinano l’efficacia della riabilitazione al rapporto uno a uno tra specialista e paziente in un ambiente protetto, isolato dal contesto di vita quotidiana. Lo sdoppiamento del trattamento, motivato su esigenze organizzative dell’ASL, non risponde ai criteri dei LEA e riduce, se non elide, i benefici attesi. La scelta di separare in due segmenti un unico trattamento è dunque inappropriata e non adeguatamente motivata.

Il Collegio osserva che non può pretendersi che la scuola o la famiglia attrezzino uno spazio protetto e immune dai condizionamenti derivanti dalla presenza di altre persone. La necessità di tarare le cure sul singolo impone di consentire l’accesso alla terapia anche a chi necessita di logopedia e psicomotricità in ambiente strutturato e al riparo da stimoli esterni, in particolare dai familiari.

Sulla base di tali argomentazioni il primo, il terzo e il quarto motivo sono accolti; il secondo resta assorbito e il quinto, proposto in via subordinata, è omesso. Gli atti impugnati sono annullati, con condanna dell’amministrazione alle spese liquidate in duemila euro, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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