Silenzio regionale e tariffe SUAP: competenza dirigenziale e insussistenza dell’obbligo di aggiornamento (TAR Campania n. 493 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui il dirigente regionale riscontra l’istanza di aggiornamento tariffario è idonea a interrompere il silenzio della pubblica amministrazione, poiché ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, secondo il riparto tra indirizzo politico e gestione. Nel merito, l’obbligo di aggiornamento delle tariffe per le strutture residenziali non è configurabile in via automatica, spettando alla parte che lo invoca allegare e provare il carattere non remunerativo delle tariffe vigenti. La Regione può legittimamente riconoscere una funzione di costo aggiuntiva rispetto alla produzione a tariffa, senza che ciò integri simulazione dell’intervento. Il ricorso avverso la nota è pertanto infondato.

Il Fatto

L’Associazione ricorrente, che rappresenta le strutture private di ricovero sul territorio regionale, ha chiesto alla Regione di provvedere all’aggiornamento, con decorrenza immediata, delle tariffe per l’assistenza nelle strutture residenziali, già determinate con precedenti decreti commissariali. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione ha proposto ricorso avverso il silenzio, deducendo la violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere.

Con nota del 31 gennaio 2023 la Direzione Generale competente ha riscontrato la domanda, rappresentando l’insussistenza dell’obbligo di aggiornamento. L’Associazione ha impugnato in via cautelativa tale nota con motivi aggiunti, contestando anzitutto la competenza dell’organo emanante. Con sentenza non definitiva la Sezione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sul ricorso introduttivo e, previa conversione del rito ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., ha riservato al merito ordinario la trattazione dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura sul difetto di competenza dell’organo che ha adottato la nota. Il ricorrente riteneva che l’atto provenisse da un ufficio privo di rappresentanza esterna e non idoneo, dunque, a interrompere l’inerzia. La doglianza è non fondata. L’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 attribuisce ai dirigenti l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. L’art. 66 dello Statuto della Regione Campania conferma la separazione tra indirizzo politico e gestione, riservando ai dirigenti i provvedimenti non rientranti nell’indirizzo.

Il Tribunale richiama inoltre il regolamento regionale sull’ordinamento amministrativo della Giunta, che assegna alla direzione generale competente l’attuazione e la regolazione dei livelli essenziali di assistenza e riconosce ai dirigenti delle unità operative il potere di adottare i relativi atti. Su questa base il profilo della competenza è risolto nel senso della piena idoneità della nota a esaurire l’obbligo di provvedere.

Passando al merito, la ricorrente sosteneva che la Regione avesse in sostanza simulato il proprio intervento, ricomprendendo il costo del personale nei ricavi del limite di spesa e nulla prevedendo per il personale impiegato nelle attività residenziali. La censura non ha fondamento. Con la D.G.R.C. n. 621/2020, confermata dalle successive D.D.G.R.C. n. 497/2021 e n. 556/2022, la Regione ha previsto una specifica funzione di costo riconosciuta in aggiunta alla produzione a tariffa, pari al 50% del costo del rinnovo contrattuale sopportato da ciascuna struttura.

Tale riconoscimento è stato espressamente esteso proprio alle strutture con personale inquadrato nel CCNL AIOP ARIS, come indicato nei decreti regionali per le annualità 2020-2021 e 2022-2023. La ricorrente non ha aderito all’invito dell’amministrazione a produrre documentazione contabile e tecnica, né ha dimostrato il carattere non remunerativo delle tariffe vigenti. Il Tribunale sottolinea la contraddittorietà tra la pretesa azionata e il tenore del riscontro regionale, che lasciava aperta la facoltà di riproporre l’istanza con idonea documentazione.

Il ricorso per motivi aggiunti è dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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