Silenzio-inadempimento sulla protezione temporanea e competenza del Dipartimento della Protezione Civile (TAR Toscana n. 1443 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La gestione delle misure assistenziali previste dal d.P.C.M. 28 marzo 2022, in attuazione della decisione di esecuzione UE 2022/382, è radicata in capo al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’art. 5 del medesimo decreto. Ne deriva il difetto di legittimazione passiva di Regione e Comune, a prescindere dalla ricezione dell’istanza da parte di quest’ultimo. Se l’istante non ha mai indirizzato la domanda al Dipartimento competente, non si radica alcun procedimento e non è configurabile alcun silenzio-inadempimento. Il ricorso volto a far accertare l’obbligo di provvedere è pertanto infondato e va respinto, con conseguente revoca del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Un cittadino italiano e la moglie, cittadina ucraina, agiscono per sé e per i due figli minorenni, muniti di doppia cittadinanza. La Questura aveva rilasciato alla madre il permesso di soggiorno per protezione temporanea, con accesso ai benefici economici. Il padre, per sé e per i figli, aveva chiesto il contributo monetario previsto dall’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 881 del 29 marzo 2022, inviando la raccomandata a un ufficio di “Protezione Civile” in Lucca.

Ricevuta la sentenza del Tribunale che aveva già condannato la Questura a provvedere e respinto la pretesa sui benefici economici, e respinto il gravame in secondo grado, i ricorrenti propongono un nuovo ricorso per silenzio-inadempimento contro Comune, Regione e Dipartimento. Chiedono l’accertamento del diritto ai benefici e il risarcimento del danno, oltre all’indennizzo per il mero ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 5 del d.P.C.M. 28 marzo 2022, che radica in capo al Dipartimento della Protezione Civile la gestione delle misure assistenziali. Il d.lgs. n. 1/2018, Codice della Protezione Civile, conferma che tale struttura è l’unica con quella denominazione e che di essa si avvale il Presidente del Consiglio. La sentenza del Tribunale n. 90/2023, confermata in appello, aveva già indicato nel Dipartimento il soggetto nei cui confronti va proposta la pretesa sostanziale.

Da questa premessa discende, in primo luogo, l’estromissione dal giudizio di Regione Toscana e Comune di Lucca per difetto di legittimazione passiva. Il Tribunale precisa che la questione diventa irrilevante rispetto all’accertamento sulla ricezione della raccomandata da parte del Comune: tutta la complessa istruttoria sulla consegna e sulla sede dell’ufficio perde rilievo ai fini della decisione.

In secondo luogo, è pacifico che il ricorrente non ha mai inviato l’istanza al Dipartimento della Protezione Civile incardinato presso la Presidenza del Consiglio. Manca quindi il presupposto stesso del silenzio-inadempimento: non si è radicato alcun procedimento, non sussiste alcun obbligo di provvedere violato. Il ricorso è dichiarato manifestamente infondato e respinto.

Conseguenza ulteriore è la revoca dei decreti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta ai sensi dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002. Le spese sono compensate in ragione della delicatezza degli interessi sottesi, con particolare riguardo ai minori coinvolti. Il Tribunale ordina infine l’oscuramento delle generalità delle parti ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

La decisione conferma un indirizzo rigoroso sulla competenza: la titolarità della pretesa sostanziale non si traduce in un titolo generale a rivolgersi a qualunque amministrazione che porti la denominazione “Protezione Civile”, restando l’onere di indirizzare l’istanza all’ufficio effettivamente competente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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