Nullità dell’inquadramento dirigenziale: incarichi svolti in forza di contratti nulli non valutabili nella selezione (TAR Lazio n. 14317 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure concorsuali riservate al personale dipendente, la valutazione dei titoli secondo la lex specialis presuppone che l’incarico sia stato giuridicamente svolto nella qualifica richiesta. Gli incarichi dirigenziali conferiti in forza di un contratto di lavoro dichiarato nullo per violazione di norme imperative non possono essere considerati come servizio prestato nella qualifica dirigenziale, stante il principio quod nullum est nullum producit effectum. Tale nullità, ove accertata dall’amministrazione e confermata dal giudice ordinario, travolge anche gli atti di conferimento degli incarichi, con la sola salvezza delle retribuzioni corrisposte ai sensi dell’art. 2126 cod. civ.. Ne consegue che l’amministrazione non commette alcun eccesso di potere omettendo di attribuire punteggio per periodi di servizio svolti in forza di atti nulli, ancorché il bando non distingua tra incarichi a tempo determinato e indeterminato.
Il Fatto
Una dipendente della Regione Lazio impugnava la determinazione del 28 luglio 2025 con cui era stata approvata la graduatoria finale della procedura comparativa riservata al personale del ruolo della Giunta regionale per la copertura di quattro posti di dirigente. La ricorrente lamentava l’omessa valutazione degli incarichi dirigenziali espletati dal 1° aprile 2009 al 26 ottobre 2020. Tale periodo era stato tuttavia travolto dalla determina regionale del 27 ottobre 2020, che aveva dichiarato la nullità parziale dell’inquadramento dirigenziale e dei conseguenti contratti di conferimento degli incarichi, con reinquadramento nel ruolo del personale non dirigenziale. La legittimità di tale determina era stata confermata dal giudice ordinario in entrambi i gradi di giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta violazione dell’art. 7, comma 3, lett. a), dell’avviso, che prevedeva la valutazione dei “rapporti di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, il cui servizio è stato prestato nella qualifica dirigenziale”. Secondo la ricorrente, gli incarichi espletati nel periodo controverso avrebbero dovuto essere considerati come incarichi dirigenziali a tempo determinato e, quindi, valutabili ai fini del punteggio.
Il TAR ha invece valorizzato il dato testuale della norma del bando, che richiede espressamente che il servizio sia stato prestato “nella qualifica dirigenziale”. Tale presupposto, ad avviso del Collegio, non è integrato da chi abbia svolto funzioni dirigenziali in forza di un inquadramento successivamente dichiarato nullo. La dichiarazione di nullità, intervenuta per violazione di norme imperative, opera retroattivamente e priva di fondamento giuridico l’intero rapporto, ivi inclusi i singoli atti di conferimento degli incarichi.
Il principio quod nullum est nullum producit effectum è stato richiamato per escludere ogni effetto ulteriore dei contratti nulli, fatta eccezione per la irripetibilità delle retribuzioni ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., che tutela unicamente il profilo economico. Gli incarichi svolti in forza di atti nulli non possono, quindi, essere considerati come esperienza professionale maturata nella qualifica dirigenziale.
Quanto al secondo motivo, incentrato sulla finalità della procedura di valorizzare le esperienze curriculari dei candidati, la Corte ha rilevato che tale finalità non può prevalere sul dato giuridico della nullità. La valutazione dei titoli deve pur sempre ancorarsi a rapporti giuridicamente esistenti e validi. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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