Ottemperanza al giudicato e accredito sulla carta del docente (TAR Lombardia n. 3285 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, inteso come l’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. Tale nozione si distingue dalla spedizione in forma esecutiva, requisito che dopo le modifiche della cd. legge Cartabia all’art. 475 cod. proc. civ. non è più necessario ai fini dell’esecuzione. La formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta quindi profili di incompatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ., poiché il termine inizia a decorrere dalla notifica della sentenza munita di attestazione di conformità presso la sede del debitore. Accertata l’inottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo adotta le misure di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il giudice ordinario, con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto della parte ricorrente all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 2.500 per gli anni scolastici dal 2018 al 2023. Sulla decisione si è formato il giudicato, attestato dalla cancelleria.
La sentenza, prodotta quale duplicato informatico e notificata al Ministero il 13 settembre 2024, non è stata eseguita per la parte di interesse. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione di procedibilità del ricorso. È decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notifica della sentenza e la proposizione del ricorso di ottemperanza.
Il Tribunale precisa la nozione di titolo esecutivo. L’art. 14 d.l. n. 669/1996 richiama l’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile e realizzabile coattivamente. Questa nozione non coincide con la spedizione in forma esecutiva, che l’art. 475 cod. proc. civ. richiedeva per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile.
Dopo le modifiche introdotte dalla cd. legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Ne consegue che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ. Il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Il Collegio richiama, in termini, Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 2024.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo per la parte di interesse. Il Tribunale accoglie la domanda e adotta le misure previste dall’art. 114 cod. proc. amm. Dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso. L’amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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