Termine di 90 giorni e decadenza dal potere sanzionatorio AGCOM (Cons. Stato n. 5230 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni per la contestazione dell’illecito amministrativo decorre dal momento in cui l’amministrazione ha compiuto, o avrebbe ragionevolmente dovuto compiere, l’attività di verifica dell’infrazione, comprensiva degli accertamenti sui profili soggettivi e oggettivi. Il principio di effettività affermato dalla Corte di giustizia in materia di pratiche commerciali scorrette non impone di escludere dal computo i tempi degli accertamenti preliminari quando questi siano di minima complessità e di pressoché immediata esecuzione. La mancata considerazione di una condotta nell’atto di contestazione relativo a un diverso e autonomo procedimento non integra provvedimento implicito di archiviazione. L’omessa comunicazione dell’archiviazione della documentazione preistruttoria non determina per ciò solo la decadenza dal potere sanzionatorio.

Il Fatto

L’AGCOM aveva sanzionato la società per € 900.000,00 con delibera n. 313/21/CONS, contestando la chiusura programmata di uffici postali nelle giornate del 28 dicembre 2019 e 4 gennaio 2020, comunicate in anticipo dall’operatore. L’Autorità ravvisava la violazione degli obblighi di continuità del servizio universale e degli obblighi informativi verso i Comuni interessati, applicando il cumulo giuridico su due distinte contestazioni.

La società impugnava l’ordinanza ingiunzione. Il TAR Lazio accoglieva il ricorso ritenendo fondati il motivo sull’affidamento e quello sulla decadenza per tardivo esercizio del potere sanzionatorio, assorbendo le restanti censure. L’AGCOM appellava, deducendo l’erroneità di tale conclusione e l’applicabilità dei principi della sentenza CGUE del 30 gennaio 2025, causa C-510/23. La società resisteva e riproponeva i motivi assorbiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’asserita archiviazione implicita. Il TAR l’aveva desunta dalla mancata inclusione delle chiusure programmate nell’atto di contestazione relativo alle chiusure improvvise, letto come effetto dell’art. 3, comma 5, del Regolamento di procedura AGCOM. Il Consiglio di Stato ritiene il ragionamento errato: l’atto riguarda una condotta diversa e si limita a precisare che le chiusure del 28 dicembre e del 4 gennaio non potevano qualificarsi come improvvise, con esclusione dal procedimento in corso. L’estraneità dei due procedimenti impedisce di desumere dall’uno effetti sull’altro.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato sul provvedimento implicito, che richiede una manifestazione chiara di volontà e la sua desumibilità non equivoca, quale unica conseguenza possibile: cita Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3 del 2020 e Sez. VI n. 9633 del 2023. Nel caso concreto mancano tali presupposti, anche perché nessuna comunicazione di archiviazione fu inviata all’interessato e il quadro normativo non collega all’omissione un effetto decadenziale automatico. Cadono così anche le censure su affidamento e ne bis in idem, fondate sul medesimo presupposto.

Passando al termine, la Corte conferma che i novanta giorni decorrono dal compimento dell’attività accertativa ragionevolmente esigibile, richiamando Cons. Stato, Sez. VI n. 9250 del 2025 e n. 8877 del 2024. L’inciso «salvo casi particolari» non consente di spostare a piacimento il dies a quo: l’Autorità non dimostra situazioni eccezionali, avendo interpellato i Sindaci solo nel marzo 2021 a fronte di una comunicazione del dicembre 2019. Gli accertamenti erano di ridotta complessità, trattandosi di chiusure peraltro comunicate.

Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude l’applicabilità al caso dei principi della sentenza CGUE C-510/23. Il principio di effettività ivi affermato risponde a esigenze di indagini complesse, tipiche delle pratiche commerciali scorrette; esso non può essere invocato quando gli accertamenti sono di pressoché immediata esecuzione. L’appello è dunque respinto con motivazione parzialmente diversa, confermando l’annullamento degli atti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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