Fossa biologica interrata in edilizia libera e senza autorizzazione paesaggistica (TAR Lazio n. 118 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di una fossa biologica interrata, non comportando variazione di volumetria abitativa né aumento di superficie, è irrilevante sotto il profilo edilizio e urbanistico e non necessita di previo titolo abilitativo. L’impianto di scarico delle acque reflue serve l’unità abitativa in rapporto di pertinenzialità tecnologica, è preordinato alla sua fruibilità e non è suscettibile di impieghi apprezzabili sul piano urbanistico. L’art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001 integra il catalogo delle attività di edilizia libera dell’art. 6, con la conseguenza che la mancata menzione espressa della posa in opera non ha valore preclusivo. La voce A.15 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017 esclude l’autorizzazione paesaggistica per i manufatti completamente interrati che non modificano in modo permanente la morfologia del terreno.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fondo agricolo, aveva presentato un’istanza-esposto lamentando la posa in opera, da parte dei vicini, di una fossa biologica interrata collocata sul suo terreno ma servente al contiguo immobile di proprietà dei controinteressati. In esecuzione dell’obbligo di provvedere accertato in sede giurisdizionale, il Comune ha riscontrato l’istanza ritenendo l’opera non sanzionabile sul piano edilizio e paesaggistico, e soggetta al solo regime autorizzatorio degli scarichi.
La ricorrente ha impugnato quel provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo la necessità del permesso di costruire, in subordine della SCIA, e la violazione della disciplina vincolistica e del PTPR. I controinteressati si sono costituiti, eccependo l’improcedibilità e la tardività di una censura, e nel merito l’infondatezza. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso applicando il principio della ragione più liquida: la reiezione nel merito esime dall’esame delle eccezioni processuali, secondo l’insegnamento richiamato (Cons. Stato n. 4279/2022). Il primo motivo è infondato su entrambi i profili. Quanto alla pretesa pretermissione della normativa edilizia e paesaggistica, il provvedimento mostra che il Comune ha valutato i presupposti e ne ha concluso per l’irrilevanza nel concreto, non per l’inapplicabilità astratta.
Sul piano sostanziale, il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui la fossa biologica interrata, priva di variazione di volumetria o di superficie, è irrilevante sotto il profilo edilizio e urbanistico (TAR Lazio n. 10607/2014). L’opera è servente l’abitazione in rapporto di pertinenzialità tecnologica, non ha autonomia funzionale e non altera lo stato dei luoghi. Le pronunce invocate dalla ricorrente riguardano interventi più pervasivi, come impianti a servizio di attività commerciali o cisterne, e non sono utilmente applicabili.
La conclusione è corroborata dalla lettura congiunta dell’art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3, comma 1, lett. e.6), che esclude dal novero della nuova costruzione gli interventi pertinenziali non comportanti rilevanti aumenti di volume: tale norma integra il catalogo dell’edilizia libera dell’art. 6 (TAR Lazio n. 19280/2023). Il d.m. 2 marzo 2018 non si limita a riparazione e sostituzione, ma contempla la realizzazione ex novo di parti dell’impianto fognario e la messa a norma. Le linee guida comunali, riproduttive di quel decreto, sono quindi immuni da censure.
Nessun rilievo assume la nota comunale n. 2031 del 4 marzo 2020, che ha richiesto CILA e autorizzazione paesaggistica per la sola realizzazione dei vassoi di fitodepurazione, componente nuova e distinta, a cielo aperto e visibile. Quanto al terzo motivo, il Collegio rileva che il Comune ha valutato l’assenza di criticità rispetto al regime vincolistico e ha correttamente applicato la voce A.15, che esclude l’autorizzazione per volumi completamente interrati e canalizzazioni. La ricorrente non ha confutato in modo puntuale tali valutazioni.
È infine inammissibile la censura sul difetto di legittimazione dei controinteressati, dedotta solo con memoria non notificata: nel processo amministrativo le doglianze nuove introdotte in memoria violano il termine decadenziale e il contraddittorio (TAR Campania n. 1274/2025).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.