Accoglimento parziale e divieto di spese alla parte vittoriosa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 585 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di accoglimento parziale di un’unica domanda articolata in più capi non si configura soccombenza reciproca e, pertanto, la parte vittoriosa non può essere condannata a rifondere le spese processuali alla parte soccombente. La condanna alle spese resta consentita solo nell’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa. L’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, giustifica al più la compensazione totale o parziale delle spese, nei limiti dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporla.

Il Fatto

La lavoratrice ha convenuto in giudizio il titolare di fatto di alcune associazioni, chiedendo l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso e la condanna al pagamento delle differenze retributive e del T.F.R. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, facendo decorrere il rapporto dal giugno 1995. La Corte d’appello, in parziale riforma, ha accertato il rapporto subordinato dal gennaio 2000 sino alla cessazione e ha condannato il convenuto, in solido con l’associazione, al pagamento di differenze retributive e T.F.R., oltre accessori, ponendo a suo carico le spese di lite.

Avverso tale pronuncia il convenuto ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, censurando l’accertamento probatorio, la motivazione della sentenza e la condanna alle spese nonostante la parziale vittoria sull’arco temporale del rapporto. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I motivi dal primo al quarto, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. La Corte ha ricordato che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo se il giudice ha attribuito l’onere della prova a un soggetto diverso da quello gravato, e non quando la doglianza investe la valutazione delle prove. Nel caso di specie non risultava alcun sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante su chi intendeva far accertare la subordinazione.

La Corte ha poi ricondotto le censure sulla motivazione al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come novellato dal d.l. n. 83/2012. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando escluso il semplice difetto di sufficienza. L’obbligo motivazionale si intende violato solo se la motivazione è del tutto mancante o meramente apparente. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha indicato poteri organizzativi, direttivi e di indirizzo, idonei a fondare la soggezione personale del prestatore, con conseguente infondatezza della censura.

Le ulteriori doglianze relative alla valutazione delle deposizioni testimoniali e all’interesse personale del convenuto sono state dichiarate inammissibili, poiché il paradigma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. riguarda l’omesso esame di un fatto storico e non la valutazione del materiale istruttorio.

Il quinto motivo, relativo alle spese, è stato rigettato. La Corte ha richiamato Cass. n. 26918 del 2018 e la sentenza delle Sezioni Unite n. 32061 del 2022: l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca. Le domande della lavoratrice sono state accolte in misura del tutto prevalente e la liquidazione delle spese a carico del soccombente rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità. È stata altresì respinta l’istanza di oscuramento dei dati identificativi: le circostanze addotte a sostegno erano generiche e non configuravano i dati sensibili richiesti dalla disciplina invocata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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