Termine di impugnazione e dilazione da accesso agli atti nella verifica dei CAM (Cons. Stato n. 5205 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il termine per impugnare l’aggiudicazione subisce la dilazione temporale solo se l’istanza di accesso è proposta tempestivamente, entro quindici giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione, e i motivi conseguono alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta. Una seconda istanza, riferita specificamente ai documenti post-aggiudicazione, presentata oltre tale termine, non produce alcun effetto dilatorio. Ove la lex specialis collochi la comprova dei CAM in un momento successivo e ai soli fini della stipula del contratto, l’aggiudicazione resta insensibile a tale verifica: la relativa doglianza attiene alla decadenza dall’aggiudicazione e alle conseguenze sulla stipula, non alla legittimità dell’aggiudicazione, e sfugge al thema decidendum.

Il Fatto

Una società affidataria di un servizio pubblico indice una procedura aperta per la fornitura di calzature destinate al personale operativo, suddivisa in più lotti. Per il lotto controverso presentano offerta tre operatori economici; all’esito delle operazioni la commissione giudicatrice colloca al primo posto un’impresa, che viene aggiudicataria.

La seconda classificata chiede l’accesso agli atti dell’aggiudicataria e, ottenuta soltanto in seguito la documentazione relativa alla comprova dei CAM, propone ricorso al giudice amministrativo per l’annullamento dell’aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato. Il TAR Lazio dichiara il ricorso irricevibile per tardività, inammissibile ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. e comunque infondato. La soccombente appella.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il primo motivo, relativo al dies a quo dell’impugnazione. Il Collegio richiama le acquisizioni giurisprudenziali consolidate sulla dilazione temporale: il termine si dilata fino al momento in cui l’accesso è consentito solo se l’istanza è proposta tempestivamente nei quindici giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione, purché i motivi conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta.

La prima istanza risulta presentata il giorno successivo alla comunicazione dell’aggiudicazione, ma la seconda, concernente in modo specifico la documentazione post-aggiudicazione e quella afferente ai CAM, è stata inviata oltre quindici giorni dalla comunicazione stessa. Da qui la irricevibilità del ricorso di primo grado, notificato dopo ottantaquattro giorni dall’aggiudicazione. La Corte condivide la ricostruzione secondo cui l’appellante ha preteso di fissare il dies a quo al momento in cui ha appreso la documentazione post-aggiudicazione, invocando un atto implicito di positiva valutazione di conformità ai CAM.

Il Collegio esamina poi la statuizione di infondatezza nel merito. Richiamato l’art. 21 del disciplinare di gara, che prevedeva la comprova del rispetto dei CAM richiesta dall’amministrazione all’aggiudicatario ai fini della stipula del contratto, la Corte osserva che l’aggiudicazione è insensibile alle verifiche sui CAM. La relativa tematica attiene non alla legittimità dell’aggiudicazione, bensì all’eventuale decadenza dall’aggiudicazione per mancato superamento della fase di comprova, nonché alle conseguenze rispetto all’intervenuta stipula e al collaudo successivo. Su tale assetto la Corte esclude ogni contraddizione con la declaratoria di irricevibilità.

Le censure riproposte ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. restano così assorbite dall’accoglimento della ragione di carattere processuale, che fonda da sola il rigetto. L’appello è respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata, con condanna dell’appellante alle spese del grado in favore delle due parti intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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