Ritardo amministrazione pratiche medico-legali non grava sul militare in aspettativa (TAR Marche n. 934 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Sul dipendente collocato in aspettativa per motivi di salute non possono ricadere le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto, da parte dell’amministrazione, dei termini previsti per la definizione delle pratiche medico-legali che in tali casi devono essere aperte. I termini sono stabiliti da ciascuna amministrazione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e, in mancanza di diversa indicazione, opera il termine residuale di trenta giorni di cui all’art. 2, comma 2. Tali principi non operano indiscriminatamente: occorre verificare, per ciascun periodo contestato, se il ritardo sussista e se sia imputabile all’amministrazione intesa come insieme degli organi che intervengono nel procedimento. Il periodo di aspettativa va quindi rideterminato scomputando i giorni eccedenti i termini, con conseguente annullamento del provvedimento di recupero e ricalcolo del debito residuo.
Il Fatto
Il ricorrente, ex caporal maggiore capo dell’Esercito, dopo una lunga assenza per malattia veniva collocato in aspettativa per motivi sanitari d’ufficio e, all’esito degli accertamenti medico-legali, giudicato non idoneo in modo permanente al servizio militare. Veniva quindi dispensato dal servizio e transitava, a domanda, nei ruoli civili dell’amministrazione della Difesa.
Con provvedimento del C.N.A. Esercito l’amministrazione gli chiedeva la restituzione di euro 23.893,59, al lordo delle ritenute, a titolo di recupero delle somme corrisposte oltre i limiti dell’aspettativa. Il ricorrente impugnava l’atto, lamentando l’erroneo computo dei giorni di aspettativa, il rilievo dei ritardi nella definizione delle pratiche medico-legali e l’illegittimità del recupero al lordo delle ritenute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua tre questioni: le conseguenze del ritardo nella definizione dei procedimenti medico-legali, il conteggio dei giorni da detrarre e il quantum, cioè la restituzione al lordo o al netto delle trattenute. Sul primo punto richiama l’orientamento del TAR Emilia Romagna n. 595/2017, secondo cui i ritardi non possono gravare sul dipendente, ma chiarisce che il principio va verificato periodo per periodo.
Sul computo iniziale il ricorso è infondato. Poiché il ricorrente ha monetizzato la licenza ordinaria non goduta, non può far valere due volte lo stesso periodo: la monetizzazione equivale giuridicamente al godimento delle ferie. La comunicazione del dies a quo dell’aspettativa ha funzione solo collaborativa e non costitutiva, e i giorni festivi sono correttamente computati secondo la direttiva ministeriale applicata.
Accoglie invece il motivo sul ritardo procedimentale. La decisione del D.S.S. di non inviare il militare a visita collegiale può giustificarsi al massimo per i primi novanta giorni, poiché già dal certificato medico emergeva una patologia a decorso medio-lungo. Nessuna giustificazione è stata fornita per il tempo trascorso tra richiesta e visita presso la C.M.O., né per il periodo successivo davanti alla C.M.I. di seconda istanza, alla luce dell’art. 905, comma 3, del C.O.M. e della direttiva ministeriale n. 5000/2007.
Il Tribunale annulla quindi il provvedimento e ordina di ricalcolare l’aspettativa scomputando i giorni eccedenti i novanta giorni per il primo periodo e quelli eccedenti il termine residuale di trenta giorni per i periodi successivi, rideterminando il debito residuo. L’accoglimento si riverbera sull’aspettativa speciale in attesa del transito, con possibilità di compensazione delle ritenute già operate e con maggiorazione della maggior somma fra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Quanto alle modalità di recupero, il ricorrente non ha contestato la disciplina dell’art. 10 del T.U.I.R. come modificato dall’art. 150 del d.l. n. 34/2020, per cui il recupero va operato al lordo delle trattenute. Le spese sono compensate per la novità delle questioni e la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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