Sgombero e inagibilità per rischio esteso all’intero aggregato edilizio (Cons. Stato n. 5204 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pericolo che giustifica l’ordinanza contingibile e urgente di sgombero e la dichiarazione di inagibilità va apprezzato in prospettiva unitaria, con riferimento all’intero aggregato edilizio e ai possibili effetti dinamici di ulteriori cedimenti sulle strutture contigue, non alla sola porzione direttamente interessata dal crollo. La pregressa attestazione di agibilità parziale e l’esecuzione di interventi di consolidamento interno non escludono il rischio derivante dall’esposizione a crolli di strutture esterne collegate a parti dell’aggregato già dissestate. La risalenza nel tempo della situazione di rischio non consuma il potere di ordinanza, rilevando solo l’attualità del pericolo al momento dell’adozione del provvedimento. È inammissibile il motivo di appello che riproponga le censure di primo grado senza critica puntuale alle risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione impugnata.
Il Fatto
Gli appellanti sono proprietari di una porzione immobiliare nel centro storico dell’Aquila, ricompresa in un aggregato edilizio già interessato dagli eventi sismici del 2009 e da procedure di ricostruzione gestite in forma consortile. A seguito del crollo di alcune strutture murarie, accertato nel maggio 2023, il Comune ha adottato nel marzo 2024 un’ordinanza contingibile e urgente di sgombero degli immobili dell’aggregato e, nell’ottobre 2024, ha dichiarato l’inagibilità della porzione nella disponibilità degli appellanti.
I proprietari hanno impugnato i provvedimenti davanti al TAR Abruzzo, deducendo l’insussistenza di un pericolo attuale e la mancata considerazione dei consolidamenti eseguiti e di una precedente attestazione di agibilità parziale. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, riconoscendo un rischio attuale esteso all’intero aggregato. Contro tale decisione è proposto appello, con due motivi, il secondo espressamente subordinato all’accoglimento del primo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe il rigetto dell’impugnazione dell’ordinanza di sgombero. Gli appellanti sostengono che l’assenza di ulteriori crolli nei mesi precedenti escludesse un pericolo in atto e che l’Amministrazione avrebbe potuto ricorrere agli strumenti ordinari. Il Collegio lo dichiara anzitutto inammissibile: la censura ripropone gli argomenti di primo grado senza confronto con il nucleo della motivazione del TAR, fondata non sul richiamo formale alla nota del 15 marzo 2024, ma sulla condivisione del suo contenuto, non contestato in modo specifico.
Il giudice di primo grado aveva valorizzato la nota del Settore transizione ecologica e Protezione civile, che segnalava la permanenza del pericolo di ulteriori crolli per il diffuso degrado delle strutture. Tale accertamento costituisce superamento dell’ordinanza dirigenziale dell’aprile 2024 richiamata dagli appellanti. La Corte richiama l’art. 101, comma 1, c.p.a., che impone motivi indirizzati a confutare le ragioni della sentenza impugnata: non basta la mera riproposizione delle censure respinte, come precisato da Cons. Stato, Sez. II, n. 6527 del 2025 e Sez. IV n. 7756 del 2024, né l’effetto devolutivo dell’appello esonera dall’indicare le specifiche critiche.
Nel merito la censura è comunque infondata. Il rischio non è limitato alla porzione interessata dal crollo, ma investe l’intero aggregato, caratterizzato da deterioramento diffuso: la interrelazione tra le unità strutturali comporta che il cedimento di una propaghi effetti pregiudizievoli alle porzioni contigue. Irrilevanti sono la distanza dall’unità crollata e gli elementi di discontinuità, poiché il pericolo va valutato in prospettiva unitaria. Né l’agibilità parziale né i consolidamenti interni neutralizzano il rischio esterno da crollo di strutture contigue collegate a parti già dissestate.
Il Collegio richiama l’orientamento sulla materia: le ordinanze contingibili e urgenti presuppongono un pericolo attuale, anche solo potenziale, non fronteggiabile con strumenti ordinari (Cons. Stato, Sez. V n. 9846 del 2022); la risalenza del rischio non è ostativa, rilevando l’attualità al momento dell’adozione (Sez. II n. 5150 del 2019); il certificato di agibilità non impedisce lo sgombero in presenza di sopravvenute condizioni di pericolo (Sez. V n. 9259 del 2024). Il secondo motivo, subordinato all’accoglimento del primo, è dichiarato improcedibile per venir meno dell’interesse, in applicazione del principio di graduazione delle censure vincolante per il giudice (Ad. Plen. n. 5 del 2015). Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.