Autotutela esecutiva su beni del patrimonio disponibile: illegittima (TAR Puglia n. 1070 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autotutela esecutiva di cui all’art. 823, comma 2, cod. civ. è esercitabile, oltre che sui beni demaniali, anche su quelli appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente pubblico, essendo la natura del bene il presupposto che ne discrimina la legittimità. L’inserimento di un immobile nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 112/2008, ne determina la classificazione come patrimonio disponibile, secondo una presunzione legale relativa. L’Amministrazione che intenda esercitare i poteri di autotutela esecutiva ha l’onere di dimostrare che il bene abbia conservato la propria utilità pubblica e la persistente funzionalizzazione alle proprie finalità istituzionali. In mancanza di tale prova, l’ordinanza di sgombero è illegittima per insussistenza del presupposto legittimante, ferma la possibilità di esperire gli ordinari rimedi civilistici.

Il Fatto

Una società occupava un impianto sportivo-ricreativo di proprietà comunale, comprensivo di campi da bocce e chiosco, sulla base di una convenzione stipulata nel 2021. Il Comune, ritenuta cessata la titolarità del titolo per mancato rinnovo, adottava un’ordinanza di rilascio d’ufficio ai sensi degli artt. 823 e 826 cod. civ., qualificando il bene come appartenente al proprio patrimonio indisponibile. La società ricorrente impugnava l’atto, deducendo la nullità per difetto assoluto di attribuzione, e successivamente riqualificando la domanda in termini di annullamento per illegittimo esercizio del potere.

La Motivazione della Corte

Il TAR, nell’affermare la propria giurisdizione, ha preliminarmente ricostruito l’ambito del difetto assoluto di attribuzione di cui all’art. 21-septies della legge n. 241/1990, chiarendo che la carenza di potere in concreto non integra una causa di nullità ma di annullabilità del provvedimento. Ha quindi accertato l’astratta sussistenza del potere di autotutela esecutiva, la cui norma attributiva, contenuta nell’art. 823, comma 2, cod. civ., risulta sussistente, essendo la natura del bene oggetto di tutela la sola discriminante per l’uso concreto di tale potere.

La questione decisiva è divenuta la qualificazione del bene. Il Collegio ha applicato il principio per cui l’inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni e valorizzazioni, redatto ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 112/2008, determina la classificazione come patrimonio disponibile, introducendo una presunzione legale relativa. Su tale presupposto, l’onere di dimostrare la conservazione dell’utilità pubblica e la strumentalità del bene alle funzioni istituzionali dell’ente grava sull’Amministrazione stessa.

Nella fattispecie, l’immobile era stato inserito nel piano delle alienazioni comunali prima della stipula della convenzione. Il Comune non ha assolto al proprio onere probatorio: la documentazione prodotta si limitava a richiamare la destinazione impressa con la convenzione di lottizzazione, senza dimostrare la perdurante funzionalizzazione pubblicistica del compendio. Al contrario, lo stato di degrado e disuso dell’area al momento dell’inserimento, unitamente all’avvenuta classificazione nel piano, ha confermato il passaggio del bene al patrimonio disponibile.

Ne consegue che il provvedimento di sgombero, difettando del presupposto necessario rappresentato dalla natura demaniale o indisponibile del bene, è stato ritenuto illegittimo. Il TAR ha accolto il ricorso, assorbendo le restanti censure e salvando gli ordinari rimedi civilistici esperibili dall’Amministrazione, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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