Scommesse: esimente obiettiva incertezza per le sanzioni annullata (Cass. civ. Sez. 5 n. 6185 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504/1998, l’obiettiva incertezza in ordine all’inclusione o all’esclusione del bookmaker estero privo di concessione dal novero dei soggetti passivi sussiste fino all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, legge n. 220/2010. Ne consegue che, per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, la responsabilità per il tributo grava sul bookmaker e non sulle ricevitorie, mentre le sanzioni non sono dovute per effetto dell’esimente dell’obiettiva condizione di incertezza prevista dall’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997.
Il Fatto
La società, bookmaker estero privo di concessione, operante in Italia tramite un Centro Trasmissione Dati, impugnava un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia fiscale le contestava il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2010, quale soggetto obbligato in solido con il titolare del CTD, irrogando le relative sanzioni. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale, aderendo all’orientamento che assimila il CTD alla gestione per conto terzi, confermava la pretesa impositiva e sanzionatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, decidendo in sede camerale, ha disatteso l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando il potere discrezionale del collegio di escludere tale forma di trattazione quando i principi da applicare siano consolidati e la questione non presenti profili di rilevanza nomofilattica, come nel caso di specie in cui la materia è stata ampiamente scrutinata dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia UE.
Nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo concernente la dedotta modifica delle contestazioni, per la mancata indicazione della sede processuale in cui la questione era stata sollevata e per l’assenza di riproduzione del contenuto dell’avviso di accertamento. Ha poi rigettato il motivo relativo alla mancata traduzione dell’atto impositivo in lingua inglese, dando continuità al principio per cui nessuna norma impone tale traduzione, essendo stata dimostrata, dalla concreta attività difensiva spiegata nei gradi di merito, la piena conoscenza del contenuto dell’atto.
Con riferimento ai motivi concernenti i profili soggettivo, territoriale e di compatibilità con il diritto unionale, la Corte li ha ritenuti infondati, richiamando il consolidato orientamento, espresso a partire da Cass. n. 8757/2021, secondo cui sussistono i presupposti dell’imposta sia in capo alla ricevitoria sia al bookmaker estero, in rapporto di solidarietà paritetica; l’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse nel territorio italiano, senza profili discriminatori, e non è equiparabile a una sanzione, né contrasta con l’art. 401 della direttiva IVA. La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata conseguentemente rigettata.
La Corte ha, infine, accolto il motivo concernente la mancata applicazione dell’esimente dell’obiettiva incertezza normativa alle sanzioni. Ha ricordato che, per l’annualità 2010, antecedente alla legge di interpretazione autentica, la stessa Corte costituzionale ha ravvisato l’incertezza, riconosciuta anche dall’Agenzia autonoma dei monopoli di Stato. Da ultimo, Cass. n. 13818/2025 ha ribadito che l’esimente di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 è invocabile solo fino all’entrata in vigore della norma interpretativa del 2010.
In ragione dell’accoglimento del quinto motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso limitatamente alle sanzioni, compensando le spese dell’intero giudizio per la soccombenza reciproca.
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Nota della Redazione
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