Il termine perentorio della VIA non elide l’obbligo di provvedere del MASE (TAR Puglia n. 891 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La natura perentoria dei termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale, affermata dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, opera ai soli fini degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, legge n. 241/1990 e non comporta la perdita del potere in capo all’amministrazione. Residua pertanto in capo al MASE l’obbligo di concludere con provvedimento espresso e motivato il procedimento attivato dall’istanza del privato. La mancata espressione dei pareri nei termini, o la loro negatività, non elide tale obbligo. L’introduzione di criteri legali di preferenza nell’esame delle pratiche non determina il venire meno dei termini procedimentali normativamente previsti.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 3 aprile 2024 istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale relativo a un impianto agrivoltaico da realizzarsi nel territorio del Comune di Nardò. La documentazione completa è stata pubblicata sul sito dell’amministrazione il 21 maggio 2024, con consultazione pubblica conclusa il 20 giugno 2024. Decorsi i termini previsti per lo schema di provvedimento della Commissione Tecnica e per il provvedimento finale del Ministero, il procedimento è rimasto privo di conclusione.

La società ha quindi agito ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna del MASE a provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Avvocatura dello Stato ha chiesto un rinvio della discussione, rappresentando che la trattazione del progetto avrebbe potuto aver luogo entro la fine del primo semestre 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio, non essendo state fornite indicazioni in ordine alla conclusione del procedimento nell’immediato. Nel merito ha qualificato il ricorso come fondato, muovendo dalla premessa che il rimedio contra silentium è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo di provvedere su istanza del privato, senza che rilevi il contenuto discrezionale o meno dell’atto richiesto.

Il fondamento dell’obbligo è stato individuato nell’art. 25 d.lgs. n. 152/2006, applicabile ai progetti inclusi nel PNIEC e riconducibili all’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006. La norma scandisce i termini: trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque centotrenta giorni dalla pubblicazione per lo schema di provvedimento, cui seguono trenta giorni per l’adozione del provvedimento di VIA. Ai sensi dell’art. 25, comma 1, ultimo periodo, la mancata o negativa espressione dei pareri non impedisce la valutazione. L’art. 25, comma 2-quater disciplina il potere sostitutivo in caso di inerzia.

Il passaggio centrale riguarda l’art. 25, comma 7: la qualificazione dei termini come perentori è limitata agli effetti degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, legge n. 241/1990 e non implica ex se la perdita del potere. Residua dunque l’obbligo di provvedere a fronte dell’istanza del privato. Su questa base il Collegio ha dato continuità all’orientamento che già aveva qualificato come manifestamente illegittimo il silenzio del MASE (TAR Lazio, sez. III, n. 12670/2024; TAR Puglia, Bari, II, n. 500/2024; TAR Puglia, Lecce, II, n. 588/2024), richiamando il Regolamento (UE) 2022/2577 e il favore per le fonti rinnovabili.

Il Collegio ha inoltre escluso che i criteri legali di preferenza nella trattazione delle pratiche possano sospendere i termini procedimentali (Cons. Stato, IV, n. 9777/2024). Ha quindi dichiarato l’illegittimità del silenzio, riconosciuto l’obbligo di provvedere senza vincolo di contenuto e assegnato il termine di 180 giorni per le determinazioni finali, previo esperimento dei rimedi per superare dissensi o ritardi delle altre amministrazioni. Ha nominato commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Lecce, con facoltà di delega entro quindici giorni e termine di quarantacinque giorni per l’incarico. Le spese sono state compensate in ragione delle difficoltà organizzative rappresentate dal Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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